In caso di procedimento disciplinare, l’acquisizione da internet di dati personali sensibili riguardanti il dipendente pubblico deve avvenire comunque nel rispetto del Codice della privacy.
Il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge che specifica: i tipi di dati, le operazioni eseguibili, nonché le rilevanti finalità d’interesse pubblico perseguite.
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 21107 del 7 ottobre 2014, Pres. S. Salvago, Rel. G. Mercolino
Il fatto
Una dipendente pubblica viene sottoposta a procedimento disciplinare, l’Amministrazione le contesta di svolgere, in orario extralavorativo, l’attività di “escort”. Nel corso del procedimento, per provare il fatto, l’Amministrazione scarica da un sito internet varie informazioni riguardanti l’attività della dipendente. Quest’ultima contesta all’Amministrazione di aver trattato i dati riguardanti la sua vita sessuale senza osservare le modalità prescitte dal d.lgs 196/2003.
La sentenza
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dalla dipendente, chiarendo che il trattamento di dati sensibili pubblicati in internet, anche se con il consenso dell’interessato, deve avvenire nel rispetto dell’art. 20 del d. lgs 196/2003.
I giudici di Piazza Cavour affermano il seguente principio di diritto:
“In tema di trattamento dei dati personali da parte di un soggetto pubblico per l’accertamento, nell’ambito di un rapporto di lavoro, di responsabilità disciplinari, l’espressa inclusione della riportata finalità tra quelle di pubblico interesse non è, di per sé, sufficiente ad escludere la necessità del consenso scritto dell’interessato e dell’autorizzazione del Garante, occorrendo, a tale scopo, anche l’indicazione dei tipi di dati sensibili che possono essere trattati e delle operazioni eseguibili sugli stessi, da parte del medesimo soggetto pubblico o, su sua richiesta, dell’Autorità garante, esigendo la particolare natura dei primi, e, segnatamente di quelli riguardanti la salute e la vita sessuale della persona, una protezione rafforzata in ragione dei valori costituzionali posti a loro presidio“