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Il whistleblowing migliora ma mantiene il ruolo di “sfogatoio”

Il 4° Rapporto dell’ANAC sul whistleblowing  del 16 luglio 2019 [1] fornisce i risultati del monitoraggio effettuato sulle segnalazioni ricevute dall’Autorità nel 2018 e nel primo semestre del 2019.

L’Autorità rileva che lo strumento “non ha ancora perduto il proprio ruolo di “sfogatoio” per molti pubblici dipendenti anche se dalla rilevazione risulta che il «whistleblowing» inizia a funzionare meglio di prima. Le segnalazioni inoltrate, infatti, sono aumentate di numero e migliorate qualitativamente: riguardano sempre più “questioni/condotte illecite che  hanno una rilevanza medio-alta nelle attività delle amministrazioni, mentre sono in diminuzione le questioni che non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina e  le questioni c.d. “bagatellari” che portano inevitabilmente all’archiviazione delle segnalazioni“.

Per quanto riguarda l’area geografica di provenienza dei segnalanti, cresce il numero di segnalazioni provenienti dall’area “Sud e Isole” fino ad arrivare a rappresentare una percentuale superiore al 50 per cento nel primo semestre del 2019.

E’ da ricordare che, come previsto dall’art. 54-bis  del  TUPI [2], introdotto dall’art. 1, co 51, della legge sulla prevenzione della corruzione del 2012 [3] e modificato dalla legge cosiddetta “Spazza corrotti” del 2017 [4],  «Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza […] ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza».

Sul whistleblower  in questa Rivista  Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di whistleblowing [5] Direttiva europea a tutela del denunciante . [6]