In un’ottica di razionalizzazione, semplificazione e limitazione degli oneri per le amministrazioni, con deliberazione n. 537 del 17 giugno 2020, l’A.N.AC. ha apportato importanti modifiche alla propria precedente deliberazione n. 241/2017, recante “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016“.

Tali aggiornamenti, che attengono al regime della trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori locali, appaiono di importante rilievo per i cd “enti di area vasta” (ovvero province e città metropolitane), per le Comunità montane, le Unioni di Comuni, i Consorzi di enti locali e le analoghe forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000.

L’Autorità ha, infatti, stabilito quanto segue:

  • il criterio cui ricorrere, ai fini della sussistenza o meno dell’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti laddove assumano un incarico in un organo politico di secondo livello, nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al d.lgs. 267/2000, è quello del regime di trasparenza già applicato nei Comuni dai quali provengono i componenti, eletti o nominati, degli organi dell’ente di secondo livello
  • è esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell’art. 14 per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di comuni, dei Consorzi di enti locali e delle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000;
  • rimane invece ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000.

Stampa articolo