E’ approdato in Gazzetta  ufficiale  (S.G. 25 maggio 2021, n. 123) il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali“, in vigore dal 26 maggio 2021.

Il testo del decreto legge 73/2021 


Oltre alle diverse misure per favorire la ripartenza economica del Paese, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia, in materia di lavoro e politiche sociali e  di tutela della salute,  per i giovani, la scuola e la ricerca, il decreto prevede diverse disposizioni a favore degli enti territoriali, fra cui:

  • misure di sostegno all’equilibrio di bilancio e, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità,  la proroga al 31 luglio dei  termini per l’approvazione dei rendiconti e bilanci;
  • misure urgenti in materia di trasporto locale;
  • istituzione di  un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire con decreto ministeriale per consentire ai comuni  l’adozione di misure urgenti di solidarietà   alimentare, e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
  • incrementato di 6,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021,  per le fusioni di comuni;
  • incremento del contributo ai comuni turistici per il mancato incasso dell’imposta di soggiorno.

Le disposizione per gli enti territoriali
                              
                                 Art. 51 
     Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è  incrementata  di  ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono  destinate  al
finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli
prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. 
  2. Per le finalità di cui al comma  1,  le  Regioni,  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  i  Comuni,  nei   limiti   delle
disponibilità del fondo di  cui  al  medesimo  comma  possono  anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,  n.  218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero  imponendo  obblighi
di servizio. Al personale  degli  operatori  economici  esercenti  il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n.  218,  nonché  ai  titolari  di  autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con  conducente,  impiegato  nei
servizi aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  regionale  o  locale  si
applicano  esclusivamente  le  misure   di   sorveglianza   sanitaria
effettuata dal  medico  competente  ai  sensi  dell'articolo  41  del
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e  non  si  applicano  le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  12
aprile 1999,  n.  84,  relative  allo  svolgimento  delle  visite  di
idoneita' fisica e psicoattitudinale. 
  3. Qualora all'esito dello  specifico  procedimento,  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1,
per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle  attività  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite  emerga  la  necessità  di  erogare   servizi   aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti  della  scuola  secondaria  di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al  comma  2  possono
essere stipulate,  previa  intesa  con  la  Regione  o  la  Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa  assegnate,  anche  dagli
uffici  dirigenziali   periferici   del   Ministero   dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza. 
  4. Le risorse di cui al comma  1  possono  essere  utilizzate,  nel
limite massimo di 45  milioni  di  euro,  per  il  riconoscimento  di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico  regionale  o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti  il  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada ai  sensi  della  legge  11  agosto
2003, n. 218 ovvero dei  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di
noleggio  con  conducente,  impiegati  nell'erogazione  dei   servizi
aggiuntivi di trasporto  pubblico,  a  titolo  di  compensazione  dei
maggiori  costi  sostenuti  per  l'utilizzo  di   prodotti   per   la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso  di   sistemi   di   sanificazione   ovvero   di   disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni  altra
modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi  di  contagi  da
Covid-19. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province  autonome
di Trento e  di  Bolzano  nonché  alla  gestione  governativa  della
ferrovia circumetnea, alla concessionaria  del  servizio  ferroviario
Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa  navigazione
laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei  criteri
stabiliti ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  816,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e'  determinata  anche
l'entita' delle eventuali risorse da destinare per  le  finalita'  di
cui al comma 4 nonche' le modalita' di erogazione delle stesse. 
  6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di
cui al comma 1 possono essere  utilizzate,  nell'anno  2021,  per  le
finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Al fine di consentire  una  piu'  efficace  distribuzione  degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'
economiche, lavorative e  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto  delle
misure  di  contenimento  individuate  con  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e'  istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e la  mobilita'  sostenibili
un fondo con una dotazione  di  euro  50  milioni  per  l'anno  2021,
destinato all'erogazione di contributi in favore: 
    a)  delle  imprese  e  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  di  cui  al  citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano  degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che  possa  contribuire
alla realizzazione delle finalità di cui  al  presente  comma;  tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle  risorse
disponibili,  di  iniziative  di   mobilità   sostenibile,   incluse
iniziative di car-pooling,  di  car-sharing,  di  bike-pooling  e  di
bike-sharing,  in  coerenza  con  le  previsioni  dei   piani   degli
spostamenti casa - lavoro adottati entro il  termine  del  31  agosto
2021; 
    b)  degli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado   che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  scolastico  di  cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  a
predisporre, entro il 31 agosto  2021,  un  piano  degli  spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni,  che  possa
contribuire alla realizzazione delle finalità  di  cui  al  presente
comma; tali contributi sono destinati al  finanziamento,  nei  limiti
delle risorse disponibili, di iniziative  di  mobilità  sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling,  di  car-sharing,  di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza  con  le  previsioni  dei
piani degli spostamenti casa  -  scuola  -  casa  adottati  entro  il
termine del 31 agosto 2021. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  transizione   ecologica   e
dell'istruzione e previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono stabiliti i criteri e le modalita'  per  il  riconoscimento  dei
contributi di cui al comma  7  per  il  tramite  degli  enti  locali,
indicati nel medesimo decreto, nel  cui  territorio  sono  ubicati  i
soggetti beneficiari. 
  9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                               Art. 52 
 Misure di sostegno all'equilibrio  di  bilancio  degli  enti  locali,
  proroga di termini concernenti  rendiconti  e  bilanci  degli  enti
  locali e fusione di comuni 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 500 milioni di euro per l'anno  2021,  in  favore  degli
enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di  amministrazione  al
31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente  a  seguito  della
ricostituzione  del  fondo  anticipazioni  di  liquidita'  ai   sensi
dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, se il maggiore disavanzo  determinato  dall'incremento  del  fondo
anticipazione di liquidita'  e'  superiore  al  10  per  cento  delle
entrate correnti accertate, risultante dal  rendiconto  2019  inviato
alla BDAP. Il fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'  destinato  alla
riduzione del disavanzo ed e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali,
da adottare entro 30 giorni dalla data di  conversione  del  presente
decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. 
  2. Per gli enti locali che  hanno  incassato  le  anticipazioni  di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021: 
    a) il termine per la deliberazione  del  rendiconto  di  gestione
relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo  227,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e'  autorizzato  l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000. 
  3. Il contributo straordinario  in  favore  dei  comuni  risultanti
dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di  6,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
  4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 506,5  milioni  di  euro
per l'anno 2021, e di 6,5 milioni di euro a  decorrere  dal  2022  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 53 
 Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie
  per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di
solidarieta'  alimentare,  nonche'  di  sostegno  alle  famiglie  che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione
e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sulla  base
dei seguenti criteri: 
    a) una quota pari al 50% del totale,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in proporzione alla  popolazione  residente  di
ciascun comune; 
    b) una quota pari al  restante  50%,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio  nazionale,  ponderata
per la rispettiva popolazione.  I  valori  reddituali  comunali  sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal  Dipartimento
delle  Finanze  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes; 
    c) il contributo minimo spettante a ciascun comune  non  puo'  in
ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a)
relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti  e'
decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario  ad  assicurare
il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 54 
        Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano 
 
  1. Nell'anno 2021 e' corrisposto l'importo di 60 milioni di euro  a
ciascuna  Provincia  autonoma  di  Trento  e  Bolzano  a  titolo   di
restituzione delle riserve di cui all'articolo 1,  comma  508,  della
legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e  a  riduzione  delle  somme  alle
medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a  120  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 55 
      Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno 
 
  1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: "250 milioni di euro"  sono  sostituite
dalle parole: "350 milioni di euro"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Alla  ripartizione
del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.". 
  2. All'onere di cui al comma 1, lett. a), pari  a  100  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 56 
 Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di
            liquidita' delle Regioni e Province autonome 
 
  1. Al primo periodo dell'articolo 1,  comma  823,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:
"e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori
specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma
827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono vincolate per le finalita' cui sono  state  assegnate,  nel
biennio 2020-2021.". 
  2. In considerazione del  protrarsi  dell'emergenza  COVID-19,  per
l'anno 2021 le  Regioni  e  le  Province  autonome  in  disavanzo  di
amministrazione utilizzano  le  quote  accantonate  e  vincolate  del
risultato  di   amministrazione   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145,  senza  operare  la  nettizzazione   del   fondo   anticipazione
liquidita'. Alla compensazione in termini di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni
di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a  77
milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 57 
 Riparto  del  contributo  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,   del
                 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
 
  1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22  marzo  2021,  n.
41, il secondo  periodo  e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: "Il  ristoro  delle  minori  entrate  e'  attuato  mediante
riduzione del contributo alla finanza pubblica  previsto  per  l'anno
2021 secondo gli importi indicati per  ciascun  ente  nella  seguente
tabella con corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo: 
 
       =======================================================
       |                               |    Riduzione del    |
       |                               |concorso alla finanza|
       |                               |pubblica a titolo di |
       |                               |ristoro della perdita|
       |                               |di gettito per l'anno|
       |  Regioni e Province autonome  |2021 (in mln di euro)|
       +===============================+=====================+
       |Valle d'Aosta                  |         6,78        |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Provincia di Trento           |       28,67         |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Provincia di Bolzano          |        29,88        |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Friuli-Venezia Giulia         |        43,45        |
       +-------------------------------+---------------------+
       |Sicilia                        |       63,00         |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Sardegna                      |        88,22        |
       +-------------------------------+---------------------+
       | TOTALE                        |        260,00       |
       +-------------------------------+---------------------+

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