E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.29 del 05-02-2020) il decreto – legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente“.
Il trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, ammonta a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Il trattamento e’ rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
Spetterà ai sostituti d’imposta riconoscere il trattamento per le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificare in sede di conguaglio la sua spettanza, provvedendo all’eventuale recupero a rate per gli importi superiori a 60 euro.
Il decreto prevede, inoltre, in vista di una revisione strutturale del sistema delle, detrazioni fiscali, ulteriori detrazioni per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, nelle seguenti misure:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Gli oneri derivanti dal suddetto decreto sono valutati in 7.458,03 milioni di euro per l’anno 2020, 13.532 milioni di euro per l’anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l’anno 2020.