E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 marzo scorso, sarà in vigore dal prossimo 4 maggio.

In attuazione della delega di cui ai commi 49 e 50 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, il decreto disciplina i casi di non conferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice, aspirando a creare le condizioni per assicurarne uno svolgimento in modo imparziale.

Tale imparzialità va garantita sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se l’eventuale destinatario ha assunto comportamenti o cariche, o svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività, in potenziale conflitto con l’interesse pubblico.

Vengono, in particolare, individuati tre tipi di cause di inconferibilità degli incarichi ovvero:

  1. le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione;
  2. la provenienza da incarichi e cariche in enti privati regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
  3. la provenienza da organi di indirizzo politico.

Si prevedono anche delle cause di incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico.

In caso di violazione delle predette disposizioni, sono previste sia sanzioni di carattere obiettivo, volte a colpire l’atto adottato in violazione di legge, sia sanzioni di carattere subiettivo, volte a far valere la responsabilità degli autori della violazione.

Sotto il profilo oggettivo, è disposta la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione del decreto, nonché la nullità dei relativi contratti.

Si stabilisce, inoltre, la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione istituito presso ciascuna amministrazione.

Sotto il profilo soggettivo, il responsabile del piano anticorruzione dovrà vigilare sul rispetto del decreto e segnalare i casi di possibile violazione all’Autorità nazionale anticorruzione (che potrà sospendere la procedura di conferimento dell’incarico), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, saranno responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati, e non potranno per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere sarà esercitato, per i Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per gli enti pubblici, dall’amministrazione vigilante; mentre le Regioni, le Province e i Comuni dovranno adeguare i propri ordinamenti, entro il mese di agosto 2013, individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva potranno conferire gli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari: decorso inutilmente tale termine, troverà applicazione l’art. 8 della L. 131/03 sull’esercizio del potere sostitutivo governativo con la nomina di un commissario ad acta.

Da ultimo, l’atto di accertamento delle violazioni dovrà essere pubblicato sul sito dell’amministrazione conferente l’incarico.

E’ qui disponibile la relazione illustrativa del D.Lgs n. 39/2013


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