L’Autorità anticorruzione ha reso nota l’adozione del Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020 con cui sono fornite indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le indicazioni offerte sono finalizzate alla corretta individuazione degli obblighi prescritti, nonché ad agevolare il relativo adempimento secondo modalità omogenee e conformi alla normativa vigente.

Comunicato Presidente ANAC 02.12.2020

Come noto, l’art. 99, co. 1, stabilisce che, per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35, e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante deve redigere una relazione contenente almeno le informazioni sull’aggiudicazione indicate nella disposizione medesima.

La relazione non è richiesta:

  • per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione;
  • nel caso in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’art. 98 o dell’art. 142, co. 3, contiene le informazioni richieste al co. 1 dell’art. 99 del medesimo Codice.

Allorquando richiesta, la relazione o i suoi principali elementi vanno comunicati alla Cabina di regia di cui all’art. 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti; analoghi obblighi sono previsti dall’art. 139 con riferimento agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali

Considerato che il rispetto dei suddetti obblighi rappresenta una delle condizioni abilitanti per l’accesso ai fondi comunitari, l’Autorità ha ritenuto di fornire indicazioni operative per lo svolgimento di tali adempimenti.

L’A.N.AC. ha, in particolare, precisato quanto segue:

  1. le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori redigono sempre le relazioni previste dal Codice, contenenti le informazioni minime previste, le quali vanno custodite unitamente alla documentazione relativa alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute, rispettivamente, nell’art. 99, co. 4, e nell’art. 139, co. 3, del Codice;
  2. le relazioni vanno comunicate alla Cabina di regia di cui all’art. 212 soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione europea e agli altri soggetti interessati qualora ne facciano richiesta;
  3. al fine di verificare l’adempimento di tali obblighi, l’Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, inserendo un nuovo campo, la cui compilazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo 10 dicembre, nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda aggiudicazione.

Con successiva comunicazione l’A.N.AC. metterà a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori un modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione contenente tutte le informazioni richieste.


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