La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15669 del 9 luglio 2014, chiarisce che i trasferimenti immobiliari a favore dei Comuni, avvenuti in attuazione di una convenzione di lottizzazione ed in luogo dell’adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria, non sono assoggettabili ad IVA.


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