Il Dipartimento della funzione pubblica, in accordo con l’A.N.AC. e il Garante privacy, ha predisposto, nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, L. n. 93 del 1983), una seconda circolare sull’ “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” dopo quella emanata nel 2017 (Circolare FOIA n. 2/2017).

La  circolare del 2019, in corso di pubblicazione, contiene raccomandazioni operative finalizzate a promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA anche favorendo  l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso.

Il Dipartimento auspica che le amministrazioni introducano appositi obiettivi legati all’attuazione dei maggiori livelli di trasparenza previsti dall’art. 10, comma 3,  del D.Lgs. n. 33 del 2013, in modo da dare un’applicazione operativa alla previsione dello stesso decreto secondo cui l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di accesso, nonché il rifiuto, il differimento, o la limitazione all’accesso civico generalizzato, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

La circolare fornisce, inoltre, indicazioni relative all’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione delle istanze attengono ai compiti del Responsabile della transizione digitale, individuati dall’art. 17 del D.Lgs.  n. 82 del 2005 (Codice per l’amministrazione digitale) e illustrati con la Circolare RTD n. 3/2018 del Ministro per la pubblica amministrazione.

Importante la precisazione sui limiti dei regolamenti delle pubbliche amministrazioni in questo ambito, considerato che la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni è configurato dal legislatore del 2017 come diritto fondamentale (v. artt 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33, introdotti dal D.Lgs. n. 97 del 2016), in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) : “le pubbliche amministrazioni possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull’estensione del diritto. Di conseguenza, le amministrazioni non possono individuare con regolamento categorie di atti sottratte all’accesso generalizzato, come prevede invece l’art. 24, comma 2, l. n. 241 del 1990 in tema di accesso procedimentale“.

Ai fini di agevolare i cittadini nella proposizione delle richieste di accesso civico generalizzato, la circolare raccomanda di utilizzare i sistemi di protocollo informatico e gestione documentale più evoluti che permettono di gestire il procedimento di accesso in tutte le sue fasi, dall’acquisizione della richiesta alla decisione finale configurandoli in modo tale da consentire  di realizzare il registro degli accessi. a tal fine, la circolare richiama i compiti e le responsabilità di una figura non ancora molto diffusa negli enti locali; il Responsabile per la transizione al digitale (RTD)  cui il Codice dell’amministrazione digitale affida il coordinamento del processo di diffusione all’interno dell’amministrazione dei sistemi di protocollo informatico.

Pubblichiamo il testo della circolare della Funzione pubblica


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