Il 1° aprile u.s. la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il ddl recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”.

Si tratta della cd “Legge europea”, che rappresenta, assieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti previsti dalla L. n. 234/2012 per adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea.

Tra le novità di maggior rilievo segnaliamo alcune importanti modifiche, disposte dall’art. 8 del disegno di legge, al codice dei contratti pubblici, con lo scopo di conformare l’ordinamento a quanto indicato nella procedura di infrazione europea n. 2018/2273. In particolare, vengono modificati:

  • l’art. 80, co. 1 e 5, in materia di motivi di esclusione, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore;
  • l’art. 80, co. 7, al fine di limitare al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto;
  • l’art. 105, co. 4 e 6, per fare in modo che il concorrente non sia più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. È inoltre stabilito che, a dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.
  • l’art. 174, co. 2 e 3, in tema di subappalto nei contratti di concessione, per far sì che i “grandi” operatori economici non siano più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.
  • Per effetto di tali modifiche, si dispone la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall’art. 1, co. 18 del D.L. 32/2019;
  • l’art. 46, per includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi;
  • l’art. 113-bis, per introdurre una dettagliata disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell’esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) e del relativo certificato di pagamento.

Si prevede, infine, che le modifiche trovino applicazione per le procedure con bando o avviso di gara pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Per approfondimenti:

Disegno di legge Europea (AS 2169)

Dossier del servizio studi del Senato

Scheda lavori preparatori della Camera dei deputati

 

 

 


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