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Le novità del nuovo decreto “Milleproroghe”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 è stato pubblicato il decreto Milleproroghe 2020 (D.L. n. 30 dicembre 2019, n. 162 [1]) recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Tra le scadenze oggetto di rinvio, segnaliamo, in particolare:

  • la proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 dell’entrata a regime della piattaforma PagoPA (articolo 1, co. 8);
  • la proroga al 16 febbraio 2020 dell’entrata in vigore delle le disposizioni introdotte dal D.L. Fiscale (articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 [2]) in tema di attribuzione della più favorevole classe di rischio assicurativo per veicoli, anche di diversa tipologia, intestati a persone facenti parte dello stesso stato di famiglia (classe RCA di famiglia) (articolo 12, co. 4);
  • la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all’articolo 3, comma 102, della legge n. 244/2007 [3]e all’articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge n. 133/2008 [4](articolo 1, co. 2);
  • la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici, previsti dal decreto legge n. 69/2013 [5](articolo 6, co. 4);
  • la proroga al 31 dicembre 2022, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (articolo 11, co. 3);
  • la proroga al 31 dicembre 2021, del termine per assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 [6] (articolo 1, co. 1).

Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre u.s., dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.