E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.53 del 2 marzo 2020, il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.
Nella Gazzetta n. 55 del 4 marzo 202 è stato pubblicato il DPCM 4 marzo 2019, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“.
Decreto legge n. 9 – Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in vigore dal 2 marzo, contiene diverse disposizioni che riguardano solo i dieci Comuni Lombardi e un Comune Veneto[1] individuati dal DPCM 1 marzo 2020 , ma anche alcune disposizioni che riguardano tutto il territorio nazionale, fra le quali:
- art. 1 – Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020;
- art. 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero;
- art. 9 – Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza (sospensione per trenta giorni);
- art. 12 – Proroga validità tessera sanitaria (fino al 30 giugno 2020);
- art. 18 – Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, secondo cui possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet delle convenzioni;
- art. 19 – Misure urgenti in materia di pubblico impiego, secondo cui il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti pubblici, dovuta al COVID-19, e’ equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. e i periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (esclusa l’indennita’ sostitutiva di mensa)
- art. 23 – Misure urgenti per personale medico e infermieristico.
Altre disposizioni riguardano le Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco(artt. 19 co 4, 21, 22, e quello impegnato nelle attività di assistenza e soccorso (art.24)
Interessa solo le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna l’art. 17 contenente misure in materia di “Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna”.
Si segnala, infine, l’art. 32, rubricato ” Conservazione validità anno scolastico 2019-2020″, secondo cui Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità’ dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità’ di servizio.
Il decreto stanzia 414,966 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
DPCM 4 marzo – Il DPCM 4 marzo 2019, in vigore dal 4 marzo, prevede misure per l’intero territorio nazionale, fra le quali si evidenziano:
a) la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
c) la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, con la possibilità di svolgere, nei comuni diversi da quelli in “zona rossa”, i predetti eventi e competizioni, e le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, con obbligo per le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
d) la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgere sport di base e le attività motorie in genere all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) dello stesso decreto;
e) la sospensione di viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
f) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria a, di durata superiore a 5 giorni, solo dietro presentazione di certificato medico;
g) la permanenza degli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
h) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, solo nei casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
i) la possibilità di ricorso a modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, con assolvimento degli obblighi informativi in via telematica.
Il DPCM, inoltre:
- raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- fa obbligo ai servizi educativi per l’infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, di esporre presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato allo stesso decreto.
Il decreto affida ai Prefetti il compito di monitorare l’attuazione delle misure previste.
Dalla data di pubblicazione del DPCM cessano gli effetti degli artt. 3 e 4 del DCPM 1 marzo 2020, di cui restano ferme le sole misure previste dagli articoli 1 e 2.
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Elenco Comuni "zona rossa" Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo'.