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L’ok della Corte dei conti sulla quantificazione e la compatibilità dei costi dei CCNL

Con tre delibere del 5 agosto u.s., le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno preso atto dell’inesistenza di oneri a carico dell’erario derivanti dalle ipotesi dei seguenti accordi:

  1. Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2019-2021 [1]
    Delibera n. 13/SSRRCO/CCN/2021 [2]
    presidente Carlino, relatori Gasparrini e Quaglini 
  2. lpotesi di accordo di interpretazione autentica relativa all’articolo 41, comma 5, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999. [3]
    Delibera n. 14/SSRRCO/CCN/21 [4]presidente Carlino, relatori Gasparrini e Quaglini 
  3. Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici [5].
    Delibera n. 15/SSRRCO/CCN/2021 [6]presidente Carlino, relatori Gasparrini e Quaglini

Il controllo del giudice contabile si è svolto ai sensi dell’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 [7], norma che assegna alla Corte dei conti la funzione di certificare l’attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.