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Modalità di verifica del possesso dei requisiti in caso di affidamento di servizi legali

A seguito di una richiesta di parere di un Comune in ordine:

  • al momento della verifica del possesso del requisito di regolarità contributiva di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 [1] nel caso di affidamento di incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016 [1] ipotizzando l’effettuazione della stessa all’atto della richiesta di iscrizione nell’apposito elenco o al momento del conferimento del singolo incarico oppure solo al momento della liquidazione;
  • alla disciplina da applicare agli incarichi di tal genere già affidati ed espletati in vigenza del d.lgs. 163/2006,

l’ANAC, con delibera n. 303 del 01 aprile 2020, ha precisato che:

  • gli operatori economici che prendono parte all’esecuzione di appalti pubblici devono possedere i requisiti generali di moralità, tra cui quello di regolarità contributiva. In caso di costituzione di un apposito elenco di avvocati, da consultare ai fini del conferimento del singolo incarico professionale, tali requisiti devono essere posseduti dai professionisti al momento della richiesta di iscrizione nel citato elenco e debbono essere controllati al momento di ogni singolo affidamento, fermo restando, da un lato, che non può esigersi il medesimo rigore formale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 [1] (prima art. 38 d.lgs. 163/2006) e, dall’altro, che la stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa può valutare di svolgere in ogni momento le verifiche ritenute necessarie;
  • non è condivisibile l’assunto dell’istante secondo il quale prima dell’adozione del d.lgs. 50/2016 [1] l’affidamento dei servizi legali non sarebbe stato regolato dal legislatore. Diversamente da quanto asserito dal Comune, infatti, il d.lgs. 163/2006 dettava al riguardo un’apposita disciplina e, segnatamente, agli artt. 20, 27, ed allegato IX, come chiarito nella Relazione AIR [2] alle Linee guida n. 12 [3]. Inoltre, anche in vigenza del precedente codice l’Autorità, con riferimento al possesso dei requisiti generali, aveva precisato che: ‹‹Le cause di esclusione di cui all’art. 38 concernono tutti i contratti pubblici (art. 3, comma 3, del Codice), qualunque ne sia la tipologia e l’oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e dalla procedura di scelta del contraente adottata (si vedano, al riguardo, le determinazioni dell’Autorità n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio 2012).

Delibera n. 303 del 01 aprile 2020 [4]