IN POCHE PAROLE … 

Con la conversione del decreto “Aiuti bis”, le vetrate panoramiche amovibili nei balconi e verande sono ricomprese nelle attività ad edilizia libera, ma a condizione, fra l’altro, di non generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile


LINK UTILI

Legge n. 142/2022

Decreto legge n. 115/2022

Dossier del Senato sul D.L. 115/2022

Testo unico 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia

DM  MIT 2 marzo 2018


La  legge di conversione, n. 142, del 21 settembre 2022 (in GU n. 221 del 21 settembre 2022), del D.L. n. 115/2022 (GU n. 185 del 9 agosto 2022) ha aggiunto, con l’articolo 33-quater, al T.U. edilizia una nuova disposizione (lett. b) bis al comma 1, dell’art. 6)  per ricondurre gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate nei balconi e nelle verande (c.d. VEPA) nell’ambito delle attività che non necessitano di titolo edilizio e neppure di semplice comunicazione,. 

Art. 6 T.U. edilizia – Il novellato articolo 6, del T.U. edilizia (D.P.R. n. 380/2001) subordina, però, la liberalizzazione della realizzazione delle VEPA, a specifiche  condizioni (art. 6, co 1, lett. b-bis).

Innanzitutto, le vetrate devono essere amovibili e totalmente trasparenti. E devono essere realizzate in modo da potere assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio.

Inoltre, tali strutture devono consentire la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici (micro-aerazione).

Nel contempo, le VEPA non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Devono avere, infine, caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e non modificare le preesistenti linee architettoniche.

A tali condizioni, dettate specificatamente per le vetrate e le verande, devono essere aggiunte quelle previste dallo stesso 6  T.U. edilizia al comma 1. Questa disposizione, infatti,  fa salve,  per tutte le tipologie di attività di edilizia libera elencate dall’articolo (quindi anche quelle della nuova lett. b bis), le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio  di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Occorre verificare cosa prevede la legge Regionale in materia, che  può estendere la disciplina dell’attività edilizia libera oltre i limiti prescritti, a condizione che non si tratti di interventi edilizi sottoposti al rilascio del permesso di costruire o  soggetti alla c.d. Super S.C.I.A in alternativa al permesso di costruire. (art. 6, comma 6).

La suddetta disposizione del T.U. edilizia  prevede l’obbligo dell’interessato, di presentare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli atti di aggiornamento catastale per le attività edilizie libere realizzate (art. 6  comma 5).

Il glossario – Per il glossario con l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, si rinvia al DM del MIT 2 marzo 2018.


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