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Ok al rimborso delle spese di viaggio degli amministratori locali in base alla dimora abituale

Con sentenza n. 6359/2019, la quinta Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato il tema della rimborsabilità delle spese di viaggio degli amministratori locali, stabilendo che non vi è necessaria coincidenza tra residenza anagrafica e residenza civilistica di cui all’art. 43, comma 2, c.c.,

Ai fini del rimborso delle suddette spese, ai sensi dell’art. 84, comma 3, del d.lgs. [1]n. [1]267/2000 [1], bisogna infatti tener conto della residenza effettiva dell’amministratore, che può essere provata con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.

In altri termini, se l’amministratore non ha la residenza anagrafica nel comune in cui è situato il posto di lavoro, ma vi ha collocato la propria dimora abituale:

  • può, comunque, privilegiarsi l’aspetto della tutela dell’espletamento della carica e delle comprovate esigenze connesse all’attività del lavoratore dipendente;
  • occorre accedere all’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’obbligo di residenza previsto per i dipendenti pubblici è assolto anche quando il dipendente abbia stabilito la propria effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l’ufficio.

L’istanza di rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e per la presenza necessaria presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle funzioni consiliari, presentata dall’amministratore che sia anche militare con residenza effettiva in altra regione, andava quindi accolta.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6359 del 30 maggio 2019 [2], Presidente Franconiero, relatore Rotondano