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Parere del CdS sullo schema di regolamento in materia di attività di vigilanza dell’Anac sui contratti pubblici

Il Consiglio di Stato, su richiesta dell’Anac, ha reso il parere sullo schema di regolamento che disciplina i procedimenti inerenti all’attività di vigilanza, esercitata dall’Autorità, in attuazione dell’art. 213 del Codice del contratti, e dell’art. 211, comma 2, dedicato ai “pareri di precontenzioso dell’Anac”.

Consiglio di Stato, comm. spec., 28 dicembre 2016, n. 2777, Presidente Frattini, Estensori Carbone, Noccelli, Fantini [1]

Tra i temi trattati nel parere:

  1. il fondamento del potere regolamentare dell’Anac dopo il nuovo Codice dei contratti pubblici [2];
  2. l’ambito applicativo del regolamento e la necessità di una disciplina organica della vigilanza;
  3. i principi relativi al potere di vigilanza e al relativo procedimento; le novità positive dello schema;
  4. le raccomandazioni vincolanti di cui all’art. 211, comma 2, del Codice [2];
  5. la raccomandazione ‘vincolante’ come autotutela ‘doverosa’ e i principi generali della l. n. 241 del 1990 [3];
  6. i termini procedimentali;
  7. il raccordo del procedimento di vigilanza con altri procedimenti in corso presso l’Autorità o presso le autorità giudiziarie;
  8. le condizioni del parere favorevole tra cui:
  • l’integrazione del regolamento con la disciplina di tutte le forme di vigilanza previste dall’art. 213, comma 3, del Codice [2], e di tutte le tipologie di atti eventualmente adottabili all’esito del procedimento, segnalandosi che rispetto alla disciplina dettata dall’art. 4 del regolamento del 9 dicembre 2014 [4]spicca, in particolar modo, l’assenza di qualsivoglia disposizione che regoli la vigilanza collaborativa, prevista ora dall’art. 213, comma 3, lett. h), del Codice [2], per gli affidamenti di particolare interesse e attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportarle «nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara»;
  • la previsione della partecipazione al procedimento di vigilanza, quando preordinato all’emissione di una raccomandazione vincolante, anche del dirigente responsabile, stante il suo possibile assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 211, comma 2, del Codice [2];
  • la previsione di minime garanzie procedimentali per la c.d. definizione in forma semplificata delle segnalazioni, di cui all’art. 9 dello schema, almeno con l’obbligo di comunicare l’avvio del relativo procedimento e di consentire una pur rapida interlocuzione procedimentale alla stazione appaltante e alle parti interessate;
  • la previsione, nel regolamento, che la raccomandazione sia emanata entro un termine ragionevole, non superiore a 18 mesi dall’avvio del procedimento di vigilanza, fatto salvo il caso di invito all’autotutela quando vi sono i presupposti della risoluzione c.d. comunitaria di cui agli artt. 108 e 176 del Codice [2];
  • la riformulazione dell’art. 15 dello schema, in riferimento alle ispezioni, con indicazione delle modalità di svolgimento;
  • la riformulazione dell’art. 17 dello schema, relativo alla sospensione dei termini procedimentali, con la previsione di un termine massimo per la sospensione, e per non più di una volta.