Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sugli effetti che la cessazione di una misura interdittiva disposta dal Giudice penale produce sul rapporto di lavoro pubblico, chiarisce che:

– nel campo del pubblico impiego, la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è un atto dovuto dell’amministrazione;

– la sospensione cautelare obbligatoria non cessa automaticamente quando cessa la misura cautelare penale, occorrendo un provvedimento di revoca (cfr. Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2327; id., 24 maggio 1996, n. 732; id., 15 aprile 1996, n. 551; sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 53; sez. IV, 15 maggio 1995, n. 335; sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2327);

– l’amministrazione è tenuta a revocare la sospensione cautelare obbligatoria con decorrenza dalla data in cui ha notizia della cessazione della misura cautelare penale (cfr. Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2327);

– per disporre la sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico in pendenza di indagini penali, non è necessario che vi sia stato il rinvio a giudizio del dipendente medesimo, essendo sufficiente che siano in corso le indagini penali preliminari e che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, successivamente cessata (cfr. Cons. St., sez. V, 16 giugno 2005, n. 3165; Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 398; id., 17 marzo 2000, n. 1439; id., 10 marzo 1999, n. 249; Cons. St., sez. IV, 18 giugno 1998, n. 959; id., 18 giugno 1998, n. 953; C.G.A.R.S., 8 maggio 1997, n. 88; Cons. St., sez. II, 17 gennaio 1996, n. 878; Cons. St., sez. VI, 5 giugno 1995, n. 419; id., 29 luglio 1995, n. 579; id., 23 giugno 1995, n. 617);

– le condizioni necessarie per la sospensione cautelare facoltativa prima del rinvio a giudizio del dipendente sono: a) che siano pendenti indagini penali preliminari; b) che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, poi cessata; c) che i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o siano tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;

– la valutazione dell’amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 334/2001; C.G.A.R.S., 7 dicembre 2000, n. 487; Cons. St., sez. IV, n. 3157/2000; id., n. 953/1998; id., n. 959/1998 e sez. V, n. 579/1995).

 

 

Consiglio di Stato, sez IV, n. 5745 del 3 dicembre 2013

 

 

 


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