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Personale: la sospensione cautelare dal servizio

Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sugli effetti che la cessazione di una misura interdittiva disposta dal Giudice penale produce sul rapporto di lavoro pubblico, chiarisce che:

– nel campo del pubblico impiego, la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è un atto dovuto dell’amministrazione;

– la sospensione cautelare obbligatoria non cessa automaticamente quando cessa la misura cautelare penale, occorrendo un provvedimento di revoca (cfr. Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2327; id., 24 maggio 1996, n. 732; id., 15 aprile 1996, n. 551; sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 53; sez. IV, 15 maggio 1995, n. 335; sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2327);

– l’amministrazione è tenuta a revocare la sospensione cautelare obbligatoria con decorrenza dalla data in cui ha notizia della cessazione della misura cautelare penale (cfr. Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2327);

– per disporre la sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico in pendenza di indagini penali, non è necessario che vi sia stato il rinvio a giudizio del dipendente medesimo, essendo sufficiente che siano in corso le indagini penali preliminari e che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, successivamente cessata (cfr. Cons. St., sez. V, 16 giugno 2005, n. 3165; Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 398; id., 17 marzo 2000, n. 1439; id., 10 marzo 1999, n. 249; Cons. St., sez. IV, 18 giugno 1998, n. 959; id., 18 giugno 1998, n. 953; C.G.A.R.S., 8 maggio 1997, n. 88; Cons. St., sez. II, 17 gennaio 1996, n. 878; Cons. St., sez. VI, 5 giugno 1995, n. 419; id., 29 luglio 1995, n. 579; id., 23 giugno 1995, n. 617);

– le condizioni necessarie per la sospensione cautelare facoltativa prima del rinvio a giudizio del dipendente sono: a) che siano pendenti indagini penali preliminari; b) che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, poi cessata; c) che i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o siano tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;

– la valutazione dell’amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 334/2001; C.G.A.R.S., 7 dicembre 2000, n. 487; Cons. St., sez. IV, n. 3157/2000; id., n. 953/1998; id., n. 959/1998 e sez. V, n. 579/1995).

 

 

Consiglio di Stato, sez IV, n. 5745 del 3 dicembre 2013