Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato, VI, 8 luglio 2011, n. 4104; Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2010, n. 9016; n. 1153/2011), in difetto di eccezionali ed espresse previsioni normative che consentano l’utilizzo del dipendente in posizione diversa da quella formalmente rivestita ed attribuiscano a questa destinazione effetti modificativi del suo status, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, vige il principio generale di irrilevanza, sia agli effetti dell’inquadramento che della retribuzione, delle mansioni superiori (alla qualifica di appartenenza) svolte dal dipendente.

Detto indirizzo, come ribadito anche recentemente dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2348 del 30 aprile 2013, si collega:

a) al carattere rigido delle dotazioni di organico degli enti pubblici e dei relativi flussi di spesa;

b) all’assenza di un potere del soggetto preposto al vertice dell’ufficio di gestire in via autonoma la posizione di “status” dei dipendenti ed il relativo trattamento economico;

c) alla garanzia della parità di trattamento di tutti i soggetti che operino nella struttura organizzativa dell’ente ed aspirino ad accedere all’esercizio di mansioni di qualifica superiore, ove ne sussistano i presupposti, in condizioni di parità, trasparenza e non discriminazione.

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