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Province: commissariamento solo fino al 31 dicembre 2013

Le Commissioni di palazzo Montecitorio, in sede di conversione del decreto legge n. 93/2013 [1] (AC. n. 1540), sopprimono l’art. 12 sul commissariamento delle province, valutato come estraneo alla possibilità di decretazione d’urgenza, e introducono l’art. 1 bis direttamente nella legge di conversione per sanare l’operato dei commissari in carica al momento della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del  3 – 19 luglio u.s. [2]

Ecco il testo del nuovo articolo 1-bis.

“Art. 1-bis

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [3], sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell’articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 [4], convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [5], e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai mede simi commissari straordinari.

2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 [6], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13″.

Il ddl di conversione prosegue l’iter con la discussione generale da parte dell’assemblea [7].