Secondo il Consiglio di Stato “assume rilievo la diversità di motivazione del provvedimento finale di diniego rispetto alle ragioni rappresentate nel preavviso di rigetto, in quanto l’obbligo di motivazione dei provvedimenti costituisce il presidio essenziale del diritto di difesa e deve essere assolto in modo non equivoco, diretto all’effettivo esercizio delle prerogative riconosciute dall’ordinamento al cittadino“.
I giudici della di Palazzo Spada ricordano che il preavviso di rigetto costituisce un’ulteriore modalità di partecipazione al procedimento amministrativo, con la quale il legislatore ha voluto “anticipare” l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire all’interessato di svolgere al meglio la difesa delle proprie ragioni.
Infatti, l’istituto del preavviso di rigetto mira a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale.
Il preavviso ha così lo scopo di far conoscere all’amministrazione, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da essa assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 06/08/2013, 4111)
Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato “si deve ritenere precluso alla P.A. fondare il provvedimento conclusivo su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all’assunzione della determinazione conclusiva dell’ufficio”.
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 29 luglio 2014, n. 4021 – Presidente FF Salvatore Cacace, Estensore Paola Alba Aurora Puliatti