Nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo u.s. è stato pubblicato il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, recante il “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” che entrerà in vigore il 29 marzo p.v.
Il regolamento individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali rispetto ai trattamenti effettuati, anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi di polizia, per le finalità di polizia di cui all’articolo 53 del Codice.
Il regolamento non troverà applicazione in caso di trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrative per i quali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, del Codice, è richiesta una conservazione separata da quelli registrati per finalità di polizia, salvo che non siano necessari, in casi specifici, nell’ambito di un’attività informativa, di sicurezza o di indagini di polizia giudiziaria.
Il provvedimento non sarà applicabile ai soggetti pubblici che, pur effettuando il trattamento dei dati personali per le finalità di polizia di cui all’articolo 3, non rientrano nella categoria degli organi, uffici e comandi di cui all’articolo 57 del Codice.