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Procedimento amministrativo: l'esito della conferenza di servizi non è autonomamente impugnabile

Il Consiglio di Stato, in conformità al già consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadisce il principio che non può essere riconosciuta l’immediata lesività delle determinazioni conclusive adottate in sede di conferenza di servizi, disciplinata dagli artt. 14 e seguenti, della l. n. 241/1990, e, prima ancora, alle posizioni in tale sede espresse dalle singole amministrazioni.

Esse hanno valenza meramente endoprocedimentale e, conseguentemente, non sono autonomamente impugnabili (Consiglio di Stato, Sezione VI, 6 maggio 2013, n. 2417).

L’istituto della conferenza di servizi è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie.

L’esito della Conferenza dei servizi costituisce, infatti, il necessario atto di impulso di un’autonoma fase, volta all’emanazione di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione che ha indetto la Conferenza dei servizi.

Solo quest’ultimo atto è direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro di esso, pertanto, che deve dirigersi l’impugnazione, in quanto gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi.

Consiglio di Stato, sez. V, 31 ottobre 2013 n. 5254