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Protocollo anti Covid per i concorsi pubblici

È stato adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il Protocollo [1] per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021 [2]), validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile.

Il Protocollo si rivolge ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure concorsuali, quali ad esempio le amministrazioni titolari delle procedure concorsuali, le commissioni esaminatrici, il personale di vigilanza, i candidati e agli altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei concorsi.

Oltre alle misure igienico sanitarie da adottare per l’organizzazione dei concorsi, sono previste specifiche indicazioni in merito ai requisiti delle aree concorsuali, ai requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo svolgimento della prova.

 

 

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Art. 1, comma 10, lett. z), DPCM 14 gennaio 2021

10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virusCOVID-19 sull’intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su basi  curriculari  ovvero  in  modalità telematica,   nonché ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere  dal  15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni  nei  casi  in  cui  è  prevista  la partecipazione di un numero di candidati non superiore a  trenta  per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione  pubblica  e  validati  dal  Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, 630, del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.  Resta ferma in ogni  caso  l’osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25 febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonché  la possibilità per le commissioni di procedere  alla  correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.