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Province e città metropolitane: in G.U. il dpcm per l'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire

Dopo la registrazione della Corte dei Conti, è stato finalmente pubblicato nella G.U. n. 263 del 12 novembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre [1] u.s., recante i “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali”.

Ricordiamo che i contenuti di questo provvedimento erano stati concordati nella seduta della Conferenza Unificata dell’11 settembre scorso.

Inizia così a delinearsi il processo di riordino e di trasferimento delle funzioni fino ad oggi esercitate dalle province.

Tutte le province, infatti, comprese quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, dovranno effettuare, entro il 27 di novembre prossimo, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data dell’8 aprile 2014, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società per i quali prevalgono i diversi termini stabiliti dal Dpcm.

Le province dovranno quindi trasmettere le loro mappature alla rispettiva Regione e al rispettivo Osservatorio regionale, secondo il modello adottato dall’Osservatorio nazionale, in cui andrà indicato il contingente numerico complessivo e l’equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni, tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco.

Da ultimo, per quanto riguarda la decorrenza nell’esercizio delle funzioni a seguito del riordino, in base alle previsioni del Dpcm, la funzione amministrativa di tutela delle minoranze linguistiche, unica funzione di competenza statale “riordinata”, continuerà ad essere esercitata dalle province a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre, per quanto riguarda le città metropolitane,  dal 1° gennaio 2015.

Diversamente, l’effettivo avvio dell’esercizio, da parte degli enti subentranti, delle funzioni trasferite dalle Regioni, sarà da queste determinato con l’atto attributivo delle funzioni di loro competenza legislativa.