Pubblichiamo la nota di chiarimenti  del 12 aprile u.s. del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno relativamente alla disposizione di cui all’articolo 1, co. 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, secondo cui:

“82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014″.

La nota chiarisce espressamente che la norma detta disposizioni in deroga alla legge n. 147/2013, applicabili alla province i cui organi devono essere rinnovati, per scadenza naturale, nel 2014, precisando che “fino alla scadenza del quinquennio, gli organi in carica permangono nella piena titolarità delle funzioni attualmente eserciate”.

 


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