Annunciata oggi alla Camera dei deputati la presentazione del disegno di legge n. 1540 di conversione del dl 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” (in G.U. n. 191 del 16 agosto).

In tema di province, la relazione di presentazione afferma che l’articolo 12 del decreto interviene in materia di gestioni commissariali, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013.

Prima della pronuncia, nella sequenza degli atti normativi succedutisi nell’ambito del processo di riforma di questi enti:

a) sono stati  adottati, in primo luogo, provvedimenti di scioglimento delle amministrazioni provinciali, con conseguenti nomine di commissari (in caso di tornata elettorale prevsta entro il 31 dicembre 2012);

b) successivamente è intervenuto l’art. 1, co. 115, della legge n. 228 del 2012, norma non incisa dalla decisione della Corte, in base alla quale è stato disposto il commissariamento, fino al 31 dicembre 2013, anche delle amministrazioni provinciali che fossero comunque venute a cessare in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013.

Ne è derivata, quindi, una stratificazione di interventi in esito ai quali coesistono gestioni commissariali provinciali basate su una diversa, sottostante legittimazione normativa.

Il dl 93/2013 si preoccupa, pertanto, innanzitutto delle gestioni commissariali originariamente instaurate in applicazione dell’articolo 23 del dl 201/2011, norma dichiarata incostituzionale dalla Consulta.

Proprio per queste gestioni sembra porsi ora un problema di legittimazione, essendo sorte sulla base del caducato articolo 23, e proseguite solo grazie al disposto dell’art. 1, co. 115, della legge n. 228/2013.

Il dl  non manca ovviamente di considerare anche l’attuale progetto di eliminazione delle province, avviato con il recente disegno per la modifica della Carta costituzione e col ddl ordinario per introdurre, nelle more della riforma, una disciplina transitoria per questi enti.

Di conseguenza il decreto n. 93/2013, all’art. 12, co. 1 e 2:

a) fa salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi provinciali e le conseguenti nomine dei commissari straordinari, disposti in forza del citato articolo 23, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, fino alla data di entrata in vigore del decreto, dagli stessi commissari;

b) conferisce nuova legittimazione alle suddette gestioni commissariali, fissandone la cessazione alla data del 30 giugno 2014 (in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo per la conclusione delle gestioni commissariali delle province);

c) dispone, per esigenze di certezza giuridica e di uniformità del quadro regolativo, che anche le amministrazioni provinciali in carica, per le quali venga a manifestarsi, tra il 31 dicembre 2013 e il 30 giugno 2014, l’esigenza di rinnovo degli organi, siano commissariate ai sensi dell’art. 1, co. 115 della L. 228/12.

La relazione precisa, infatti, che il sindacato di costituzionalità della Corte non si è esteso alle previsioni contenute nella legge di stabilità n. 228, avendo sancito unicamente l’inidoneità dello strumento del decreto legge a realizzare una riforma organica e di sistema quale quella delle province.

Il dl, infine, sospende, per gli evidenti profili di connessione, l’applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche dell’amministrazione civile dell’interno, fin dall’origine legate, quanto ai tempi di attuazione, alla conclusione del processo riformatore delle province, confermando quanto già stabilito dalla L. 228/2012.

Rendiamo qui disponibile il testo del ddl di conversione, n. 1540, attualmente assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, comprensivo dell’analisi tecnico normativa a partire da pagina 23.


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