IN POCHE PAROLE…

Le prime indicazioni dell’ANAC per l’iscrizione nell’elenco delle Stazioni appaltanti.

Dal 1° luglio prossimo scatta l’obbligo di iscrizione e il conseguente blocco del CIG per le non qualificate. Da 1° giugno si potrà presentare domanda di iscrizione all’elenco gestito da ANAC.

L’iscrizione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti mentre non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 


Il Documento ANAC

Il Nuovo Codice dei contratti pubblici


COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC

In un’ottica di collaborazione e supporto per le Stazioni appaltanti e i soggetti Interessati si forniscono prime indicazioni operative per l’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, alla luce di quanto disposto dagli articoli 62 e 63, nonché dall’allegato 11.4 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Ritenuto che con l’avvio del sistema di qualificazione alla data del 1 luglio 2023 interverrà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate, al fine di razionalizzare l’avvio del sistema ed evitare disservizi, si ritiene opportuno consentire la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza già a partire dal prossimo 1 “giugno, ferma restando la decorrenza degli effetti dell’iscrizione dal 1 ° luglio 2023 Inoltre, in via di prima applicazione, il predetto Elenco sarà aggiornato trimestralmente per consentire l’adeguamento costante della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio e per conto di altre stazioni appaltanti, ferma restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intervenuta.

Si rammenta a tutte le stazioni appaltanti e centrali di committenza che, in base al combinato disposto dell’art. 62, comma 1 e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del Codice dei contratti pubblici, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti mentre non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori,

Ai fini dei predetti affidamenti, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza ricadenti nell’ambito soggettivo di applicazione della norma (si veda pure la FAQ n. 2 pubblicata nella apposita sezione del sito istituzionale dell’Autorità) sono tenute a presentare la domanda di qualificazione, anche se qualificate con riserva ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’All. II.4 citato.

Non dovranno presentare la domanda di qualificazione, in quanto iscritti di diritto nell’Elenco ai sensi dell’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, i seguenti soggetti:

– Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,

– Consip S.p.a.,

– Invitalia,

– Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.,

– Difesa servizi S.p.A.,

– Agenzia del demanio,

– Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 201 A, n. 89, Sport e salute S.p.a.

Tutte le altre stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso accedere al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione.

I soggetti che non ricadono nell’ambito soggettivo della qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 17, d.lgs. 36/2023 dovranno dichiararlo accedendo al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione. Si tratta in particolare di:

i – imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori di cui agli articoli 141 e ss. del d.lgs. 36/2023;

ii – soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. 1.12 del d.lgs. 36/2023);

iii – Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti;

A questi soggetti non sarà conseguentemente applicato il blocco del rilascio del CIG.

Ulteriori eccezioni di natura oggettiva rispetto al singolo affidamento saranno previste all’interno del sistema SIMOG al fine di ottenere il CIG nel caso in cui il RUP dichiari, sotto la propria responsabilità, che il contratto ricada in particolari fattispecie che non richiedono la qualificazione. L’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti, il procedimento di iscrizione e la gestione dello stesso Elenco avvengono a cura del RASA attraverso il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” reso disponibile, a partire dal 1 giugno p.v., nella sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni del portale (www.anticorruzione.it).

Nella medesima sezione del portale sono rinvenibili le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) ed il manuale d’uso del servizio.


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