E’ illegittimo e, quindi, fonte di responsabilità, l’impiego di risorse destinato ai gruppi consiliare di una Assemblea regionale per il pagamento di spazi di comunicazione fornita da emittenti radiotelevisive locali.
Rispondono del relativo danno patrimoniale arrecato alla Regione i capi dei gruppi consiliari cui la legge conferisce la responsabilità gestoria di questi soldi pubblici
Corte dei conti, sez. giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 140 del 10 ottobre 2014, Pres. Luigi di Murro, Rel. Massimo Chirieleison
Il fatto
I Presidenti dei Gruppi consiliari dell’Assemblea Legislativa della OMISSIS, sono convenuti dal Sostituto Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna in relazione all’utilizzo di fondi dell’Assemblea legislativa della OMISSIS, assegnati ai gruppi consiliari, per il pagamento di spazi di comunicazione fornita da emittenti radiotelevisive locali.
La sentenza
La Corte dei conti, con la sentenza che si annota, configura la responsabilità amministrativa dei Presidenti dei gruppi consiliari, in relazione all’indebito utilizzo di fondi dell’Assemblea legislativa della Regione assegnati ai gruppi consiliari per il pagamento di spazi di comunicazione forniti da emittenti radiotelevisive locali.
La Corte, dopo un’accurata analisi normativa delle spese destinati ai gruppi consiliari della Regione e il richiamo della giurisprudenza costituzionale in materia, è dell’avviso che “La deviazione dalle finalità pubblicistiche di queste , la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, da parte del capogruppo, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute, costituiscono violazione delle regole di gestione di fondi pubblici da parte del capogruppo cui l’ordinamento conferisce la responsabilità gesto ria delle somme a ciò destinate e l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa”.
Per la Corte, sussiste nella fattispecie colpa grave, in quanto “La conoscenza della disciplina in materia di comunicazione politica deve ritenersi rientrare nel bagaglio di diligenza ordinario di chi svolga una funzione rappresentativa, qual è l’incarico di presidente di un gruppo consiliare, tenuto conto che la gestione di contribuzioni pubbliche”.
Ruggero Tieghi – Giuseppe Panassidi