L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il giudice amministrativo di seconde cure – qualora decida un appello proposto ai sensi dell’art. 129 del codice del processo amministrativo, avverso una sentenza che abbia deciso un ricorso proposto contro l’esclusione di una lista da una competizione elettorale – non può sollevare questioni di costituzionalità o pregiudiziali, poiché vi sono esigenze di massima celerità della definizione della controversia, mentre l’esplicazione piena delle garanzie difensive connesse ad eventuali fasi incidentali resta riservata alle impugnazioni degli atti successivi, secondo il rito disciplinato dagli artt. 130 ss. del codice.
Adunanza plenaria n. 22 del 9 ottobre 2013