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Rilevazione delle “partecipazioni pubbliche”, proroga al 24 maggio 2019

Il MEF ha comunicato che l’ «Applicativo Partecipazioni» rimarrà aperto fino al prossimo 24 maggio, per l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e per il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31 dicembre 2017.

L’avviso pubblicato dal MEF [1] ricorda, in particolare che la rilevazione, attraverso l’applicativo Partecipazioni, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del  Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica [2] (TUSP) e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014 [3], proseguiranno fino al 24 maggio 2019.

Le amministrazioni devono comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.

È previsto l’obbligo di comunicare anche l’assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare attraverso l’applicativo e, per le amministrazioni soggette al TUSP,  inserendo il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

All’home page dell’applicativo Applicazioni è possibile la consultazione delle istruzioni per il corretto adempimento delle comunicazioni delle informazioni richieste.

La proroga è importante per le amministrazioni inadempienti.

E’ da ricordare, infatti, che ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 [3], decorsi tre mesi dall’abilitazione all’inserimento, l’elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all’obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. E che, trascorsi tre mesi dall’abilitazione all’inserimento, le amministrazioni non possono compiere alcun atto nei confronti degli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi. Tale divieto include anche  il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.