IN POCHE PAROLE…

Proroga al 31 luglio del  termine per pagare le rate 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio, e al  al 30 novembre per le rate 2021. Più tempo anche agli Agenti della riscossione.

Decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41

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L’art. 4 del decreto – legge 41/2021, oltre al condono delle cartedi pagamento dal 2000 al 2010 di importo non superiore a 5.000 EUR, contiene altre disposizioni  a causa del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio- economici

L’art. 1, lett. b) dell’art. 4 , con la sostituzione del comma 3 dell’articolo 68 del DL n. 18/2020, relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate, sposta  il termine entro cui devono essere effettuati i versamenti rateali da parte dei beneficiari della cd.  rottamazione – ter.- saldo e stralcio

Il nuovo testo dell’articolo 68, comma 3, del D.L. 18 prevede, in particolare,  che non si determini l’inefficacia delle definizioni agevolate se il versamento delle relative rate relative all’anno 2020 e di quelle scadenti  nel 2021 (31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021)  è effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
    entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021

Il comma 1, lettera a), dello stesso art. 4, con la modifica del comma 1, dell’articolo 68 del DL n. 18/2020, proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non (compresi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate e avvisi di addebito dell’INPS).

Più tempo anche agli Agenti della riscossione in considerazione del prolungamento del suddetto periodo di sospensione per i
carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati:

  • durante tale periodo di sospensione;
  • successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021;
  • dopo lo stesso 31 dicembre 2021, per ciò che riguarda i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018, le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018

In particolare, la suddetta disposizione prevede:

– nella lett. a) del comma 4-bis dell’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, la proroga di dodici mesi del termine
di notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112/1999,
ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
– nella lett. b) dello stesso comma 4-bis, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione
riguardanti le suddette entrate.


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