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Semplificazione delle procedure di gara. Il nuovo “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico”

IN BREVE

Diventa operativo il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico”, nel quale saranno presenti i dati utili alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione dalle gare d’appalto, l’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e i documenti relativi ai requisiti di idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali.

LINK UTILI

delibera ANAC n. 264/2022 [1]

documento ANAC 26 ottobre 2021 [2]

decreto legge n. 77/2021 [3]

decreto legislativo n. 50/2016 [4]

La misura nell’ambito del PNRR

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico è tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.

Il decreto legge n. 77/2021 ha infatti innovato l’articolo 81 del decreto legislativo n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, prevedendo che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 dello stesso Codice del contratti pubblici, l’attestazione di qualificazione per i soggetti esecutori di lavori pubblici di cui all’articolo 84, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 sempre del Codice dei contratti pubblici. La misura costituisce un’evoluzione dell’attuale sistema AVCPASS (Authority Virtual Company PASSport), di cui alla delibera ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 aggiornata con deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, che sarà abrogata con l’entrata in vigore della delibera ANAC n. 464/2022, di cui si dirà nel seguito.

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico sarà utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti in esso contenuti, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, potranno essere utilizzati anche per gare diverse.

In sede di partecipazione alle gare, l’operatore economico indicherà i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi da parte della stazione appaltante.

La misura è stata fortemente voluta dall’ANAC. Il suo Presidente, in sede di audizioni nelle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato, ha sostenuto come “l’introduzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico rappresenti un elemento cardine del processo di semplificazione delle procedure di gara; consentendo alle stazioni appaltanti di scegliere di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, si velocizza l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti”.

La delibera dell’ANAC

Con atto n. 464 del 27 luglio 2022, depositato presso la Segreteria del Consiglio il 14 ottobre 2022, l’ANAC ha adottato la delibera ad oggettoAdozione del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale”.

Il provvedimento è stato adottato per soddisfare la necessità di fornire le prime indicazioni operative per l’avvio del Fascicolo virtuale dell’operatore economico previsto dall’articolo 81, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

Definizioni – Come indicato dall’articolo 1 della delibera ANAC, il “FVOE” è “il Fascicolo virtuale dell’operatore economico in cui sono contenuti tutti i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, dell’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo codice” e la “BDNCP” è “la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dall’articolo 213, comma 8 del codice dei contratti pubblici”.

La disciplina – L’articolo 2 della delibera ANAC individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e disciplina i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati.

In particolare mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico sono effettuati:

a) la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;

b) il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;

c) il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;

d) il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico consente:

a) alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;

b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;

c) il riuso dei documenti presenti nel Fascicolo virtuale per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;

d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale sopra indicato.

Dati e documenti disponibili in sede di prima applicazione – In fase di prima applicazione, il Fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti agli articoli 5, “Documentazione a comprova dei requisiti generali” e 6, “Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario” della delibera ANAC.

Requisiti di carattere generale – Per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice, in prima applicazione, sono messi a disposizione i seguenti documenti: Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; Anagrafe delle sanzioni amministrative-selettivo ex articolo 39 del d.P.R. n. 313/2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”, fornita dal Ministero della Giustizia; Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate; Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno; Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 10, del Codice, rese disponibili dall’Autorità Anticorruzione, sempre nell’ambito del Fascicolo virtuale.

Requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario – Per la verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in sede di prima applicazione, sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema i seguenti documenti: documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti (fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate; dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)); documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità (le Attestazioni SOA; i Certificati Esecuzione Lavori (CEL); le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti); documenti forniti dagli operatori economici.