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Servizi pubblici: anche per le concessioni valgono le regole sui tempi e sulla composizione della commissione di gara

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a dirimere il contrasto interpretativo sull’applicabilità alle concessioni di pubblici servizi dell’articolo 84, commi 4 e 10, del decreto legislativo 163/2006.

Il quarto comma prevede che i commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Il decimo comma stabilisce invece che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Sulla base dell’articolo 30 – “Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi” – l’interprete deve porsi il problema della differenza tra principi e disposizioni (principi desumibili, come si è accennato, dal Trattato ma anche principi generali relativi ai contratti pubblici), certamente applicabili anche alle concessioni di servizi e disposizioni del codice, viceversa espressamente escluse dal campo di applicazione.

Con la sentenza n. 13 del 7 maggio 2013  [1] l’Adunanza plenaria  ha chiarito che le regole, quali quelle contenute nell’art. 84 sui “tempi” della formazione e sulla “regolare composizione” di un organo amministrativo (tali regole aventi natura sostanziale e non ogni diversa disposizione procedurale) sono un predicato dei principi di trasparenza e di imparzialità, per cui le disposizioni di cui ai commi 4 e 10 devono ritenersi espressione di principio generale del codice e, pertanto, applicabili, ai sensi dello stesso articolo 30, anche alle concessioni di servizi pubblici.

In tema di servizi pubblici, leggi anche gli articoli pubblicati nell’apposita rubrica [2] presente in questa Rivista.