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Società strumentali: le tipologie di lavoro flessibile che rientrano nel limite del 50%

Il Dipartimento della funzione pubblica chiarisce che alle società partecipate di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 95/2012 è applicabile il limite di spesa previsto dal comma 10 del medesimo articolo, ma solo a determinate tipologie di lavoro flessibile.

Con parere n. 13354 del 19 marzo 2013 [1], infatti, stabilisce che a decorrere dall’anno 2013 le societa’ di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Non rientrano però in questo limite anche le altre tipologie di lavoro flessibile, quali la somministrazione (art. 20 del d.lgs 276/2003) di lavoro e il lavoro accessorio (art. 70 del d.lgs 276/2003), poiché il legislatore quando ha inteso applicare limitazioni di spesa a tutte le tipologie di lavoro flessibile lo ha previsto espressamente.