Il Dipartimento delle finanze ha pubblicato gli elenchi definitivi per l’anno 2017 (1) dei soggetti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter (1) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (cfr in questa Rivista la news).

L’elenco riguarda le società controllate, di diritto  e di fatto, dalla presidenza del Consiglio e dei ministeri; controllate  di diritto da regioni, province, città  metropolitane, comuni e unioni di comuni; controllate dalle predette amministrazioni centrali e locali e quotate nell’indice Ftse Mib.

Mentre le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, tenute allo split payment, sono quelle indicate nei suddetti elenchi, ancorché non soggette a fatturazione elettronica, per l’elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento al cd. elenco IPA pubblicato su www.indicepa.gov.it, senza considerare  però i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”  non rientranti nell’ambito della  disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Rientrano, e questa è una novità, nell’elenco sole  le società degli enti locali controllate di diritto (ossia a controllo da parte di un solo soggetto pubblico) e non quelle controllate di fatto. Fuori dall’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, quindi, le società a controllo analogo congiunto (diversamente da quanto previsto dal DM Mef 27 giugno 2017.

Il Dipartimento delle finanze precisa, infine, che “le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria“. A parte la notazione sulla precisazione ultronea “non costituite sotto forma societaria”, la precisazione resta un po’ criptica, e potrebbe significare che le aziende speciali che hanno natura di enti pubblici economici, restando fuori dal perimetro delle pubbliche amministrazioni e non essendo soggette, quindi, alla fatturazione elettronica non devono applicare il meccanismo della scissione; nei casi in cui hanno natura di enti pubblici non economici (ipotesi marginale) rientrando nell’elenco delle pubbliche amministrazioni sono soggette alla fatturazione elettronica e, quindi, allo split  payment.

(1) I  decreti del MEF:  decreto  13 luglio 2017 (GU del 24 luglio), con efficacia dal 25 luglio, correttivo del DM 27 giugno 2017,  operativo dal 1° luglio,  correttivo, a sua volta, del DM 23 gennaio 2015.

(2) Il testo dell’art. 17-ter del d.P.R. 633 “Art. 17-ter. ((Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società. 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché’ queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo. 1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

(a) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l’art. 1, comma 632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more del rilascio, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto e’ esigibile a partire dal 1º gennaio 2015.

(b) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l’art. 1, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.


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