L’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblica nuovi orientamenti in materia di trasparenza:
- le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono (orientamento n. 11);
- gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica che devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013 comprendono le attività svolte in qualità di libero professionista dal titolare di incarico politico, laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, vi rientrano gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., qualora sia previsto un compenso (orientamento n. 12);
- tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, che devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, non rientrano i rapporti di lavoro dipendente e pensionistici (orientamento n. 13);
- per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 non è sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, tenuto conto che l’art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, a cui la citata lett. f) rinvia, fa espresso riferimento alla copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. Tuttavia, è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o dell’amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione (orientamento n. 14);
- considerato che, ai sensi dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti che dispongono concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di importo complessivo superiore a 1.000 euro è condizione legale per l’efficacia, qualora il procedimento di attribuzione degli stessi coinvolga più amministrazioni, la pubblicazione deve avvenire a cura dell’ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale (orientamento n. 15);
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati identificativi di tutti gli immobili sui quali insiste qualunque tipo di rapporto che integri una situazione di possesso a qualsiasi titolo (proprietà e altri diritti reali, concessione ecc.). In relazione a ciascuno di tali beni sono oggetto di pubblicazione anche i canoni versati nonchè quelli percepiti dall’amministrazione. Qualora tali canoni non siano previsti, è comunque necessario dare specifica evidenza a tale circostanza (orientamento n. 16);
- le norme in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 si applicano alle fondazioni universitarie, in quanto rientrano nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuto conto, altresì, delle specifiche disposizioni di cui al Piano nazionale anticorruzione (orientamento n. 17).