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Trasporto pubblico locale: sono incostituzionali le proroghe e i rinnovi dei contratti di servizio

La Corte Costituzionale ribadisce che è illegittimo, per violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, il rinnovo o la proroga degli affidamenti aventi per oggetto la gestione del trasporto pubblico locale.

Su analoga questione, la Corte si era già espressa in passato, con la sentenza n. 173 del 2013, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni già esistenti senza fissazione di un termine di durata. Il tale occasione aveva sancito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza».

Ugualmente, con espresso riferimento alla possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, la Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza − in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza − poiché, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Con la sentenza n. 2/2014, la Corte conferma l’orientamento ormai consolidato, in passato, infatti, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, che prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).

Corte Costituzionale, sentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 [1]