L’acquirente di merce destinata al consumo alimentare umano, che sia operatore professionale del settore, ha, nei confronti del consumatore finale, un obbligo di sicurezza, che si traduce in un controllo di genuinità, sia pure a campione, del prodotto poi distribuito su scala industriale, non potendo egli fare esclusivo affidamento sull’osservanza del dovere del rivenditore di fornire cose non adulterate né contraffatte.

Corte di Cassazione, Sezione seconda civilesentenza n. 15824 del 8 luglio 2014 –  Presidente E.Bucciante, Relatore A. Giusti


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