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Ad aprile scade …5 min read

Molte le scadenze ad aprile per comuni, province, regioni e per le altre amministrazioni pubbliche.

Si iniziava già col 1° del mese, termine entro il quale, a norma dell’art. 1, comma 422, della L. n. 190/2014 [1], le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dovevano individuare il personale da mantenere nelle rispettive dotazioni organiche e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale e secondo le modalità e i criteri da definirsi nell’ambito delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo Stato-regioni [2] del 11 settembre 2014.

Dalla stessa data, poi, gli stessi enti di area vasta, i comuni, i liberi Consorzi comunali, le comunità montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.) possono inviare al Ministero dell’Interno, per via telematica, fino al 1 giugno p.v., la certificazione [3] sulle spese sostenute per il personale cui è stata concessa, nell’anno 2014, l’aspettativa per motivi sindacali.

Ancora, sulla base della recente Circolare del MEF del 7 aprile u.s. [4], dal 10 aprile gli enti locali, le aziende sanitarie e ospedaliere, i ministeri, le agenzie fiscali, e gli uffici della presidenza del Consiglio dei ministri, possono trasmettere, fino al 20 di maggio prossimo, i dati della relazione allegata al conto annuale 2014 sulla spesa del personale.

Come noto, tale trasmissione dovrà aver luogo esclusivamente attraverso il portale www.sico.tesoro.it [5], messo a disposizione dal Ministero dell’economia.

Passando alla metà del mese:

– i Consigli di amministrazione delle aziende speciali debbono adottare la deliberazione di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente predisposto dal rispettivo Direttore ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 902/1986 [6];

– tutte le amministrazioni debbono effettuare la consueta comunicazione mensile dei dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (art. 7bis, DL n. 35/2013 [7] e art. 27 DL n. 66/2014 [8]);

– i comuni capofila per la gestione di funzioni e servizi in forma associata debbono inviare alla Fondazione Ifel dell’ANCI le rispettive istanze per la rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità (ex art. 31, c. 6-bis, L. n. 183/2011 [9]);

– l’Agenzia delle entrate, in via sperimentale, metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato [10].

In merito a quest’importante novità, l’Agenzia informa che “il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi”.

Rimarrà peraltro ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).

Proseguendo a scorrere la nostra agenda, dal 16 di aprile i candidati in possesso dei requisiti di cui al DPCM del 11 novembre 2014 [11] (ovvero le città metropolitane e le province, le associazioni, le unioni e i consorzi di enti locali, ecc.. che svolgono stabilmente attività di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 163/2006 [12], per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali, e che hanno, nei tre anni precedenti, pubblicato bandi e/o inviato lettere di invito per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, per un valore complessivo superiore a 200.000.000 euro nel triennio 2011-2013 e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno) possono presentare domanda all’A.N.AC. per essere iscritti all’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del DL n. 66/2014 [8].

Ancora, in materia del personale, al fine di ottemperare alle previsioni di cui al titolo V del D.Lgs n. 165/2001 [13], entro il 30 di aprile p.v., i n. 598 comuni campione, le province, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli I.R.C.C.S, le aziende ospedaliere universitarie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e sperimentazione con più di 200 dipendenti, devono inviare al citato Sistema SICO [5] del MEF i dati del monitoraggio trimestrale 2015 sulla consistenza e la spesa del personale.

In tema di tributi, così come previsto dalla Circolare del Viminale n. 1/2014 [14], le unioni di comuni, i consorzi, le comunità montane e le province della Sardegna devono presentare al Ministero dell’Interno le certificazioni sul dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico nell’anno 2014 utilizzando il modello B1 [15] allegato al DM del 22.12.2000 [16].

I soli comuni e le province, invece, devono predisporre la nota informativa da allegare al rendiconto della gestione contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’ente e le proprie società partecipate (ex art. 6, co. 4 del D.L. n. 95/2012 [17]).

La fine del mese rileva anche per l’approvazione, a cura dei consigli degli gli enti locali, del rendiconto di gestione dell’esercizio 2014, e per la comunicazione [18], da parte di tutte le amministrazioni, alla Piattaforma per la certificazione dei crediti [19] del MEF, dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014 (art. 7 c. 2, 4bis e 5 del DL n. 35/2013 [7]).

Ma gli adempimenti in materia finanziaria non finiscono qui. Infatti, entro il 30 del corrente mese, le giunte dovranno provvedere al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria a norma dell’art. 3, co.7, del D.Lgs n. 118/2011 [20] e di quanto previsto dal punto 9.3 [21] del principio contabile della contabilità finanziaria.

Da ultimo, in tema di controlli, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e i presidenti delle province dovranno inviare alla sezione per il controllo, territorialmente competente, della Corte dei conti, il referto annuale sul sistema dei controlli interni previsto dall’art. 148 del TUEL [22] (Cfr deliberazione Sezione autonomie n. 28/2014 [23]).

Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, rinviamo, come di consueto, al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato sinteticamente fino al mese di dicembre 2016.

L’Agenda delle scadenze [24]