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L’istituto del silenzio assenso in materia di tutela ambientale e paesaggistica1 min read

Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se l’istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

Cons. Stato, sez. V, ord., 17 febbraio 2016, n. 642 , [1]Pres. Lipari, Est. Cacace


A margine

La Sezione V ha deciso di rimettere all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se l’istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica a fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto.

Secondo un primo orientamento (Cons. St., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3047), [2] la tesi della perdurante operatività del meccanismo del silenzio assenso, previsto dall’art. 13, commi 1 e 4, l. n. 394 del 1991, troverebbe conferma nella formulazione letterale dell’art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990, in base al quale “le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, e paesaggistico e l’ambiente”.

Secondo, invece, la sez. IV del Consiglio di Stato (28 ottobre 2013, n. 5188), [3] sussisterebbe un conflitto tra la norma contenuta nell’art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990 e la disposizione dell’art. 13, l. n. 394 del 1991 ed a fronte di tale contrasto deve prevalere la norma generale sopravvenuta. La Sezione Quarta ha in particolare rilevato che entrambe le norme hanno la medesima natura procedimentale e vengono a disciplinare lo stesso istituto operante in materia edilizia-ambientale; resta, così, escluso, secondo tale tesi, che tra esse possa configurarsi un rapporto di specialità, poiché questo presuppone un certo grado di equivalenza tra norme a confronto, ma che non può spingersi sino alla sostanziale identità tra le due discipline in contrasto.