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Modifiche alla disciplina del SISTRI: D.L. 31 agosto 2013 n. 1013 min read

Il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 [1] “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto, contiene nuovamente disposizioni sul SISTRI.

Il  sistema  di   controllo   della tracciabilità dei rifiuti  (SISTRI)  è obbligatorio soltanto per i produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni  di  trattamento, recupero,  smaltimento,  commercio  e  intermediazione   di   rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

L’obbligo decorre:

a)   dal 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo professionale, o  che  effettuano  operazioni  di trattamento, recupero, smaltimento, commercio  e  intermediazione  di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;

b)   dal 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Gli altri produttori e gestori  dei  rifiuti possono aderire al SISTRI su base volontaria.

Entro il 3 marzo  2014  dovrà essere adottato  un  decreto  ministeriale per individuare, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario  estendere  SISTRI.

Sempre con decreto ministeriale, da adottare entro il 3 marzo 2014 (termine che può essere differito di sei mesi) possono essere introdotte semplificazioni tecniche, anche  alla  luce  delle  proposte delle associazioni rappresentative degli utenti,  ovvero  delle  risultanze delle rilevazioni di soddisfazione  dell’utenza.

Le semplificazioni vanno adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Le semplificazioni andranno finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione  dei  costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante  integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica  e  mobilità  delle merci e delle persone ed innovazioni di processo  che  consentano  la delega  della  gestione  operativa  alle  associazioni   di   utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’Ambiente, sulla base  dei  requisiti  tecnologici  ed organizzativi individuati con il decreto stesso,  e ad assicurare la  modifica,  la  sostituzione  o  l’evoluzione  degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati.

Al fine della riduzione  dei costi e del miglioramento dei processi produttivi  degli  utenti,  il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero, previo parere del Garante per la  privacy, a rendere disponibile l’informazione territoriale, nell’ambito  della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale  pubblico,  anche al fine di fornire servizi aggiuntivi  agli  utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi.

Con  lo stesso decreto vanno altresì  rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei  costi  conseguita,  con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di  emanazione  del  decreto.

Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo  260-bis, co. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 [2], per informazioni incomplete o inesatte, o nel caso in cui il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI  è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al  30  settembre  2014  dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate soltanto nel caso di più di tre violazioni nel  medesimo  rispettivo arco temporale.