IN POCHE PAROLE … Lo spazio pubblico “bene comune” è diventato un mezzo per reperire risorse a fronte di una sempre più crescente domanda di servizi.
Relazione Rodotà 2007-2008 – Proposta di modifica codice civile sui beni pubblici
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche
D.Lgs 30 aprile 1982, n. 285 – Codice della strada (vigente al 24.12.2025)
L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 – art. 801 e ss. sul Canone unico patrimoniale (CUP)
Lo spazio pubblico urbano, bene comune per funzione e destinazione, è utilizzato, sempre più spesso, per sopperire all’insufficienza di risorse degli enti locali: l’autorizzazione all’occupazione o la concessione ai privatio rischia di trasformarsi in una modalità ordinaria di gestione dello «spazio urbano», giustificata più dall’esigenza di fare cassa che da una valutazione complessiva degli effetti sull’accessibilità e sulla qualità della vita collettiva.
Il quadro normativo vigente, fondato sull’autonomia finanziaria e su strumenti patrimoniali come il canone unico, non impone questa scelta, ma la rende possibile.
Secondo una definizione – che è diventata ormai un prezioso “reperto archeologico”, per beni comuni si intendono «i beni che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona e che devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico anche nell’interesse delle generazioni future» (Commissione Rodotà – relazione – d.m. 21 giugno 2007). Nel progetto di riforma del codice civile – elaborato a conclusione dei lavori della Commissione Rodotà (2008), i beni comuni vengono distinti dai beni demaniali e dai beni patrimoniali, configurandosi come una categoria autonoma, con un regime di protezione rafforzata e vincoli più stringenti alla loro alienazione o concessione. Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio pubblico urbano, già la Commissione Rodotà indicava tra i beni comuni, oltre ai beni ambientali e paesaggistici, strade, piazze e aree urbane di uso pubblico e spazi necessari alla mobilità e alla socialità. Il tema La nozione di «bene comune» applicata allo «spazio urbano» comprende, qundi, strade, piazze, marciapiedi e spazi pubblici, destinati all’uso indistinto della generalità dei cittadini. Ogni forma di utilizzo privato di tali beni può essere ammessa dall’ente titolare del diritto reale ma solo come eccezione motivata, temporanea e proporzionata. E non come modalità ordinaria di gestione finalizzata alla sola produzione di entrate. Questi spazi son qualificabili “bene comune” prprio perchè servono a rendere effettivi diritti fondamentali, quali mobilità, salute, socialità, ambiente, partecipazione e quando la loro sottrazione o limitazione, anche parziale, a favore di interessi privati è ammessa solo se non produce pregiudizio o limitazione gravi alla collettività, riducendone in modo rilevante la sua funzione sociale. Questa impostazione è particolarmente rilevante per le occupazioni di suolo pubblico: il suo uso privato dovrebbe essere autorizzato solo se non altera la funzione primaria del bene. Per garantire la sua funzione sociale, lo spazio urbano dovrebbe essere sottratto a una logica di uso esclusivo e gestito secondo criteri di accessibilità, uso collettivo, tutela intergenerazionale e dei soggetti fragili; solo in subordine, potrebbe essere concesso ai privati per migliorare e incentivare le loro attività commerciali, ma sempre in maniera compatibile con la funzione primaria di questi spazi. Aspetti critici Diverse le criticità e le contraddizioni in questo ambito. La nozione di “bene comune” applicata allo spazio urbano – si ribadisce – comprende strade, piazze, marciapiedi e spazi pubblici, destinati all’uso indistinto della generalità dei cittadini. Ogni forma di utilizzo privato di tali beni può essere ammessa solo come eccezione motivata, temporanea e proporzionata, e, di cereto, non come modalità ordinaria di gestione finalizzata alla sola produzione di entrate. Infatti, il bene comune “suolo pubblico” è il luogo fisico della convivenza della collettività; identifica non solo uno spazio fisico, ossia “metri quadri”, ma accesso, sicurezza, mobilità, socialità. Invece, nelle città, specie a vocazione turistica, l’occupazione da parte di soggetti privati è diventata sempre più visibile e ingombrante, spesso normalizzata dall’idea che il bene comune debba produrre entrate per l’ente proprietario. In questa trasformazione verso una crescente monetizzazione dei beni comuni influiscono scelte politiche, regolazioni locali e un quadro normativo che ha progressivamente reso più centrale la valorizzazione economica degli spazi pubblici. Mentre il bene comune avrebbe una primaria utilità, funzionalmente collegata all’esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona e della collettività. Pur mancando nella nostra Carta costituzionale un definizione di “bene comune” , la Corte costituzionale di sovente richiama quale “fattore qualificante del regime del bene, e di riflesso della proprietà, non la titolarità del diritto, bensì la destinazione del bene” con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione (Corte costituzionale 11.5 – 15.6.2023, n. 119, Pres. Sciarra- Rel. Navarretta). Non solo. Anche nel diritto naturale il bene comune viene qualificato come quel complesso di condizioni sociali che consente l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona e della collettività, che pur essendo sprovvisto di una sanzione .dovrebbe regolare la convivenza sociale, senza necessità di una specifica norma giuridica prevista di sanzione. In breve, preesisterebbe alla normativa di diritto In breve, il bene comune – proprio per la sua funzione sociale – deve essere sottratto a una logica di uso esclusivo e deve essere gestito secondo criteri di accessibilità, uso collettivo, tutela intergenerazionale e dei soggetti fragili e, se del caso, concesso, ai privati per migliorare e incentivare le loro attività commerciali in una maniera compatibile con la funzione primaria del bene. I diritti delle persone con disabilità – La crescente occupazione privata dello spazio urbano penalizza di più i diritti delle persone con disabilità , anche perché su questa delicata tematica , il Codice della strada, purtroppo, non prevede misure puntuali, ad esempio sulla larghezza minima dei marciapiedi con l’indicazione degli spazi o dei percorsi pedonali urbani ai fini dell’accessibilità (e forse non potrebbe contenerla). Tuttavia, il Codice rinvia, seppure indirettamente, alla normativa speciale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. In tale ambito rileva il d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, che definisce i criteri tecnici per la progettazione e l’adeguamento degli spazi pubblici accessibili. E stabilisce, fra l’altro, che marciapiedi e spazi pedonali esterni devono essere realizzati in modo da non costituire barriere, prevedendo percorsi continui, raccordi idonei con le sedi stradali e soluzioni dimensionali coerenti con le esigenze di mobilità delle persone con ridotte capacità motorie, richiedendo per i percorsi pedonali principali un percorso libero da ostacoli con larghezza utile adeguata, tale da consentire il transito di persone in carrozzina e l’uso di ausili, indicativamente non inferiore a 1,50 metri, compatibilmente con le caratteristiche dello spazio urbano.
Tale Regolamento, inoltre, punta alla realizzazione di percorsi preferenziali, continui e privi di ingombri, idonei a garantire una fruizione effettiva e non discriminatoria dello spazio pubblico, imponendo che eventuali occupazioni o arredi non compromettano la funzione primaria del marciapiede (dal francese “marchepied” camminare a piedi, ora predellino- da Treccani), quale infrastruttura essenziale della mobilità pedonale. Quindi, anche il pur datato quadro normativo sulle norme tecniche d’accessibilità per i marciapiedi e i percorsi pedonali, prevedendo che la larghezza dei marciapiedi realizzati a seguito di nuovi interventi urbanistici sia tale da consentire la fruizione anche da parte di persone, entra in conflitto con le autorizzazioni comunali per dehors e altre occupazioni di suolo pubblico, che riducono la larghezza utile dei percorsi pedonali o creano ostacoli alla mobilità senza adeguati accorgimenti tecnici. Riassumendo, la gestione degli spazi urbani evidenzia un conflitto tra la funzione sociale dei beni comuni e le logiche di finanziamento degli enti locali. Strade, piazze e marciapiedi, però, non sono meri contenitori fisici, ma infrastrutture essenziali per l’accessibilità, la mobilità e la partecipazione alla vita collettiva; la loro destinazione primaria resta l’uso pubblico indistinto. Di contro, la progressiva riduzione delle risorse disponibili e la rigidità del quadro finanziario hanno spinto molti Comuni a valorizzare economicamente questi beni come fonte ordinaria di entrata, trasformando l’occupazione del suolo pubblico in una leva di bilancio. Lo stesso quadro normativo vigente, fondato sull’autonomia finanziaria locale e su strumenti patrimoniali come il canone unico patrimoniale (CUP) contribuisce a rendere possibile e, in alcuni casi, conveniente l’arretramento dell’uso collettivo, specie se la monetizzazione dello spazio urbano diventa una risposta strutturale alla scarsità di risorsee la concessione al privato si affermi come regola. L’effetto è di compromettere o porre in secondo piano l’accessibilità e, più in generale, la funzione sociale del bene. La questione, dunque, non è negare agli enti locali giusti strumenti di autonomia finanziaria, ma ricondurli entro un equilibrio costituzionalmente orientato, in cui il bene comune non sia ridotto a voce di entrata e la sostenibilità dei bilanci non prevalga sulla fruizione collettiva dello spazio urbano. È in questo difficile equilibrio — tra risorsa economica e valore sociale — che si misura la qualità delle politiche locali e, in definitiva, la capacità delle istituzioni di governare la città anche come spazio di diritti e non solo come fonte di gettito. Come noto, la tappa più recente che incrina l’equilibrio necessario fra risorsa economica e valore sociale è costituita dal canone unico patrimoniale, introdotto dalla L. n. 160/2019 (in vigore dal 1° gennaio 2021), che accorpa e sostituisce vari prelievi precedenti legati a occupazioni e pubblicità con finalità di semplificazione ma al contempo stabilisce che la disciplina comunale assicuri un gettito “pari” a quello dei canoni/tributi sostituiti (principio di invarianza del gettito), lasciando agli enti margini regolatori e tariffari. È qui che il meccanismo rischia di diventare culturalmente molto critico: se lo spazio pubblico è trattato come “voce di bilancio”, l’occupazione smette di essere un’eccezione motivata (da utilità pubblica, ordine urbano, qualità dello spazio) e diventa una normalità negoziata, spesso a vantaggio delle attività economicamente più forti e a scapito di chi quello spazio lo attraversa e lo usa senza poterlo “prenotare”. La città, insomma, si deforma: non perché il canone esiste, ma perché l’entrata tende a trasformarsi in fine, e non in semplice conseguenza di una scelta urbanisticamente giustificata e corretta.
Focus su occupazione dei beni pubblici locali come risorsa del bilancio
Negli anni Novanta, l’attenzione del legislatore statale si era focalizzata sulla finanza locale, con il fine di ridefinire i rapporti Stato- Regioni- Enti locali nella allocazione delle risorse del bilancio pubblico, con una maggiore partecipazione e responsabilizzazione degli enti minori, in virtù del federalismo fiscale. Così, l’art. 54 della Legge n. 142/1990 aveva compiuto un primo passo, con il riconoscimento a favore degli enti locali di un’autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e una loro potestà in materia di imposte proprie, addizionali, tasse e diritti per servizi pubblici, poi trasfusa nel d.lgs. 267 del 2000 (TUEL). Il percorso è costellato da diversi interventi normativi[i], l’apice dei quali è rappresentato dalla Legge cost. n. 3/2001, che formalizza espressamente la potestà regolamentare delle autonomie locali, ai sensi degli artt. 116, 117 e 119 Cost.[ii] In particolare, l’art. 119 della Cost. prevede il potere di istituire nuovi tributi, di identificare soggetti passivi e relativa fattispecie imponibile, ma nel rispetto della coerenza di tutto il sistema tributario dello Stato, così come da riserva ex art. 23 Cost e limiti normativi ex artt. 117 e 119 della Cost. Il percorso di responsabilizzazione finanziaria degli enti locali è stato ulteriormente definito con la Legge cost. n. 1/2012, “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, sono stati introdotti nella Costituzione il principio del pareggio del bilancio, il rispetto dei vincoli europei in materia economica e finanziaria, la possibilità di indebitamento solo in subordine al rispetto dell’equilibrio di bilancio. Si rafforza il dovere di solidarietà sociale: nella Costituzione, il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi [iii]. Nell’ambito di essi, occorre distinguere tra i diritti sociali, di cui la tutela alla salute rappresenta un esempio (art. 32 Cost.) e i diritti civili, tra i quali si annovera la spesa dell’amministrazione della giustizia, funzionale alla garanzia dei diritti stessi. Nel quadro costituzionale è, dunque, imprescindibile che tutto il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente. La trasposizione operativa del nuovo contenuto costituzionale comporta, per gli enti territoriali, una sfida di adeguamento e di aggiornamento dei percorsi di verifica locale delle effettive fonti di finanziamento a disposizione, nonché la rielaborazione tecnica delle stesse nell’ambito della gestione del ciclo di bilancio, dal momento previsionale al momento consuntivo.
Le risorse locali connesse all’uso privato di suolo pubblico – Nella individuazione di risorse proprie attraverso le quali finanziare le attività svolte e i servizi erogati, l’attenzione degli enti locali si è focalizzata sulla diretta valorizzazione dei beni di proprietà pubblica che, attraverso un godimento privato, potessero produrre una entrata a favore del bilancio dell’ente. In tal senso, rivestono una fondamentale importanza la TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), il COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e, da ultimo, il CUP (canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria).
La TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) – La TOSAP era disciplinata dagli artt. 38-57 del D.Lgs. 507/1993 [iv]. La tassa ineriva le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Si ricomprendevano le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, come le condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, ed anche le occupazioni realizzate su tratti di aree private con una servitù di pubblico passaggio. La tassa era dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio. Il comune e la provincia erano tenuti ad approvare il regolamento per l’applicazione della TOSAP, in base alle disposizioni del Capo II del D.Lgs. 507/1993, prevedendo anche le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si classificavano in permanenti e temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportanti o meno l’esistenza di manufatti o La tassa era dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrispondeva un’obbligazione tributaria autonoma, parametrata alla superficie occupata e alle tariffe predeterminate:
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. La tassa era graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insisteva l’occupazione, commisurandola alla effettiva superficie occupata e alla durata della occupazione medesima.
Il presupposto impositivo si fondava sulla sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all’uso indistinto della collettività, a vantaggio di singoli soggetti specifici. Con l’ordinanza n. 16808 del 23 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha contribuito in via fondamentale alla comprensione dei criteri di assoggettabilità al tributo: questo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l’utilità particolare diversa dall’uso della generalità [v]. Si tratta di un principio di ampio respiro, in grado di completare la visione applicativa del tributo in esame. Dunque, l’utilizzazione di aree pubbliche soggiace alla TOSAP al ricorrere di due elementi determinanti: uno di natura testuale e di carattere negativo, ossia l’impedimento dell’uso pubblico a vantaggio di un individuo identificato; uno di natura funzionale e di carattere positivo, ossia il vantaggio economico per l’occupante, il quale trae una utilità monetaria dallo sfruttamento dello spazio pubblico. Dopo un dibattito circa la natura giuridica della TOSAP, è pacifico che si tratti di una tassa, intesa come prelievo coattivo di ricchezza, sottoforma di corrispettivo, per il servizio pubblico erogato o l’attività amministrativa svolta[vi], avente dunque natura tributaria. Infatti, la tassa rappresenta un tipo di tributo, la cui applicazione è sorretta dal meccanismo della controprestazione: il privato paga all’amministrazione di competenza un determinato importo, a titolo di corrispettivo per la prestazione pubblica svolta a suo beneficio. Così ricostruita, la tassa sembrerebbe connessa ai servizi di cui il cittadino decide di avvalersi o meno. Le tasse, insieme alle imposte, ai contributi e ai monopoli, costituisce la principale forma di entrata per lo Stato, il c.d. gettito fiscale, ossia le risorse che permettono allo Stato di attivare e proseguire il suo funzionamento, a garanzia dei diritti della collettività di riferimento [vii]. La relazione del sistema impositivo della TOSAP e quello della COSAP era regolato dall’alternatività [viii], dato che i comuni e le province potevano escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della TOSAP assoggettando le occupazioni di spazi ed aree pubbliche al pagamento del COSAP da parte del «titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa»[ix], secondo quanto disposto dall’abrogato art. 63 del D.lgs. n. 446/1997.
COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Diversamente, il COSAP rappresentava un’entrata non tributaria di carattere patrimoniale, le cui fattispecie assoggettate al pagamento ex art. 63 del D.lgs. n. 446/1997 erano: le strade, le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio comunale o provinciale, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, occupati in via permanente o temporanea dal titolare della concessione, sia le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Un tratto differenziale estremamente importante tra la TOSAP e il COSAP riguarda la relativa natura giuridica: la prima è tributaria, il secondo è patrimoniale non tributario. È stato chiarito che il COSAP «è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (TOSAP) in luogo del quale può essere applicato, e che lo stesso, nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali (canoni di fognatura e di depurazione delle acque, remunerazione dei servizi di pubbliche affissioni e di ritiro dei rifiuti urbani, e così via), risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici» [x]. Per superare definitivamente i dubbi distintivi tra TOSAP e COSAP, la sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008 ha sancito definitivamente la natura di entrata patrimoniale del COSAP, con una rilevante conseguenza sul piano giurisdizionale: trattandosi di una entrata patrimoniale e non tributaria, le controversie relative al COSAP sono rimesse al giudice ordinario.
La Cassazione, nella sentenza n. 24541 del 2 ottobre 2019[xi] ha ribadito che la TOSAP e il COSAP presentavano natura e presupposti impositivi differenti. La prima configurava un tributo che trova la propria giustificazione nell’espressione di capacità contributiva, rappresentata dal godimento esclusivo di spazi e aree compresi nella rete di viabilità pubblica. Il COSAP costituiva, invece, il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l’utilizzo privato del suolo pubblico. A fronte di differenti presupposti applicativi, ne discendeva la diversa natura dei prelievi[xii] Il soggetto passivo del COSAP si individuava sulla base di atti di concessione o di autorizzazione, tali da porre l’utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto alla generalità dei consociati. Per un lungo periodo di tempo, si è dibattuto sul valore della concessione del suolo quale presupposto applicativo del canone: era necessario il provvedimento formale o era sufficiente l’occupazione sine titulo da parte del privato? Ad oggi, potrebbe ritenersi applicabile il COSAP a prescinde dalla “natura” dell’occupazione, non facendo alcun riferimento agli atti di concessione i quali sembrano essere, per il legislatore, del tutto irrilevanti, visto che l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo[xiii]. Già nella sentenza n. 18037/09, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, aveva sostenuto che qualora il proprietario del suolo, gravato da servitù pubblica di passaggio, avesse sostituito una parte del piano di calpestio con griglie, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, è obbligato al pagamento del canone anche se la nuova modalità di occupazione non è accompagnata da un altro titolo che la sottragga alla relativa pretesa[xiv]. Lungo la stessa traiettoria ermeneutica, è stato più recentemente affermato che «il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche va inteso quale corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e che esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo»[xv].
Le conclusioni sopra illustrate sono state confermate dalla sentenza n. 17182 del 26 giugno 2025 della Cassazione: il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta nel caso di occupazione abusiva, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto in relazione all’utilizzazione particolare che ne trae il singolo, risultando irrilevante la mancanza di una formale concessione quando sussista un’occupazione di fatto del suolo pubblico. Ne consegue che:
- l’obbligazione di corrispondere il canone nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo;
- il diritto al canone e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia né di trattativa privata da parte della pubblica amministrazione;
- l’eventuale inerzia del Comune nell’esazione del canone non comporta rinuncia al credito, non essendo ipotizzabile una rinuncia per facta concludentia che richiederebbe per la pubblica amministrazione la forma scritta, e tale inerzia rileva esclusivamente se protratta oltre i termini di prescrizione del credito.
Proprio in riferimento alla prescrizione del credito, con ordinanza n. 12482 del 19 aprile 2022, la Cassazione ha sostenuto che «alla luce del principio secondo cui il COSAP rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.», bensì quella ordinaria decennale. CUP (canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) – La normativa in materia ha subito una evoluzione considerevole: l’art. 1, commi dal n. 816 al n. 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), in vigore dal 1 gennaio 2021, abrogando la vecchia normativa prevista dal D.Lgs. n. 507/1993, ha introdotto il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il canone è stato denominato “unico” in quanto ha sostituito le precedenti imposte:
- TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico),
- ICP (imposta comunale sulla pubblicità),
- COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).
La volontà legislativa sarebbe di garantire agli enti impositori uguaglianza di gettito, data la inopportunità di richiedere il pagamento del canone per l’occupazione e quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari. La disciplina del canone unico è rimessa agli enti territoriali, che vi provvedono con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale [xvi].
In linea di continuità con il percorso definitorio del COSAP, l’entrata in esame «si autodefinisce come canone patrimoniale, avente dunque in linea di principio natura non tributaria, ma su tale qualificazione sia la dottrina che la giurisprudenza di merito hanno espresso visioni contrastanti (non risulta – ad oggi- giurisprudenza di legittimità)»[xvii]. L’intenzione legislativa non pare quella di istituire ex novo un tributo (o prestazione patrimoniale) quanto, piuttosto, di mutare denominazione fermi i precedenti presupposti, di fatto ripresi nel nuovo tessuto normativo[xviii].
Riflettendo sulla tipologia della prestazione a carico del contribuente, parrebbe che essa persegua due obiettivi di interesse pubblico. Il primo attiene alla semplificazione e alla maggiore trasparenza dei presupposti applicativi del CUP, espressa dalla volontà legislativa di accorpare una pluralità di imposte minori, sostituendole con il CUP. Il secondo interesse pubblico risponde ad una razionalizzazione delle entrate locali, attraverso un sistema ordinato e non discriminatorio, perché fondato sulla misura dell’utilizzazione individuale [xix] e indipendentemente da ulteriori indici di capacità contributiva. Semplificazione, trasparenza e razionalizzazione del sistema impositivo patrimoniale che faciliterebbe i rapporti tra soggetto pubblico e contribuente privato esercente attività di impresa e, in quanto tale, inserito delle dinamiche del mercato economico nel quale opera, di prevalente caratterizzazione concorrenziale. La auto-attribuzione del carattere patrimoniale del CUP ha sollevato dubbi di giurisdizione, espressi nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 7 aprile 2025, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, che così si è espressa: «se la giurisdizione della controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo concernente il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816-846, della L. 160/2019 spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario, ovvero ancora all’uno o all’altro in base al contenuto concreto della pretesa» [xx].
È stato, dunque, osservato che il menzionato carattere della patrimonialità, congiuntamente alla eterogeneità delle entrate locali accorpate nel CUP, ha condotto a differenti orientamenti in punto di giurisdizione [xxi]. Un primo orientamento sostiene la natura tributaria del CUP e la conseguente giurisdizione del giudice tributario[xxii], dato che il citato canone presenta i tratti tipici tributari, quali la doverosità, la natura autoritativa del provvedimento ed il collegamento con un presupposto dotato di rilevanza economica, ascrivibile all’ordinario presupposto d’imposta; l’opposta tesi sostiene la patrimonialità del canone e, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario [xxiii], come già accaduto in passato rispetto al COSAP, ribadendo una precisa manifestazione della volontà legislativa; una posizione intermedia, da ultimo, afferma la necessità di verificare, caso per caso, il contenuto della pretesa azionata in giudizio[xxiv], con la conseguente diversificazione dei rimedi giurisdizionali esperibili. Da ultimo, le Sezioni unite della Cassazione Civile hanno rinviato a nuovo ruolo un ulteriore ricorso [xxv] in trattazione, al fine di meglio coordinare lo stesso con il rinvio pregiudiziale sulla questione dell’eventuale sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per le controversia aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso esecutivo CUP, sopra illustrata.
CUP quale risorsa finanziaria dell’ente locale – Il CUP ha riproposto la questione della giurisdizione, già verificatasi con il COSAP, che si ripercuote sulla acquisizione della risorsa e sul consolidamento della stessa nella gestione finanziaria dell’ente locale. Infatti, se il canone è fonte di un incremento vistoso dei contenziosi, viene a mancare la certezza in ordine alla pretesa creditoria dell’ente e alla posizione debitoria del privato. Essenziale in tal senso sarà l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, dato che la certezza del canone è direttamente connessa al principio di invarianza del gettito in aumento. Infatti, l’art.1, comma 817, della L. 160/2019 afferma espressamente che «il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile». L’analisi testuale della norma rivela come la riscossione del CUP, sul piano finanziario, debba essere tale da non ridurre le entrate che il Comune acquisiva ante 2019, con una triplice garanzia di immodificabilità in pejus: la rivalutazione annuale ISTAT; la possibilità di modificare le tariffe, nel rispetto del limite legale ex art.1, commi 826-827, della L. 160/2019; l’applicazione dei criteri di ragionevolezza e di gradualità controbilanciate dagli assetti fisici dell’occupazione. Il tutto è perimetrato dalla valorizzazione dell’autonomia degli enti locali che possono prevedere riduzioni e esoneri[xxvi]. In ordine al principio di invarianza, occorre osservare che lo stesso non deve riguardare il singolo rapporto giuridico costituitosi, bensì attiene «al complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria che gli Enti comunali si vedevano garantita dall’applicazione dell’insieme di tutti gli istituti previgenti»[xxvii]. Inoltre, detto principio regola l’esercizio dell’autonomia finanziaria locale, senza sopprimerla, dato che i limiti legali di quantificazione delle tariffe sono fissate nel massimo e il legislatore individua «i criteri e parametri utilizzabili dagli Enti per procedere a tale modulazione applicativa»[xxviii]. Più recentemente, è stato ribadito che «gli enti locali, nel disciplinare il canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che lo stesso sostituisce, hanno la possibilità, per raggiungere tale obiettivo, di variare il gettito modificando le tariffe base stabilite dal legislatore nei commi 826 (“tariffa standard annua”) e 827 (“tariffa standard giornaliera”)»[xxix].
L’ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza tuttavia poter superare la soglia predefinita del gettito, pena l’incostituzionalità della norma, per violazione degli artt. 23 e 119 della Cost. Si tratta di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del CUP; di converso, una differente interpretazione potrebbe essere sospettata di incostituzionalità. Infatti, il legislatore statale non ha indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione “in aumento” del canone da parte dei Comuni[xxx]. Rispetto alle distinte modalità di determinazione del CUP, la L. 160/2019 ne prevede due: la prima è applicabile a tutti i casi ordinari di occupazione di suolo o sottosuolo, stabilisce la regola della moltiplicazione della superficie di occupazione per la tariffa espressa in euro/mq[xxxi]. La seconda riguarda le occupazioni in dipendenza di attività di erogazione di pubblico servizio e di attività ad esse strumentali, per le quali è prevista una speciale modalità di calcolo del canone: si moltiplica il numero di utenze per tariffa specifica ovvero, in caso di attività in assenza di utenze di consumatori finali, è dovuta la misura minima forfetaria di 800 euro[xxxii].
Ad avviso del Consiglio di Stato, si tratta di una norma agevolatrice, che prevede appunto l’applicazione della tariffa minima di 800 euro del CUP per l’occupazione permanente del sottosuolo da parte di soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il discrimine che consente alle menzionate imprese di giovarsi della agevolazione prevista dalla normativa nazionale (e cioè quella di pagare il canone annuo nella misura minima forfetaria di 800,00 euro, anziché nella somma più elevata fino all’importo della tariffa base pari a € 7,50 per mq, senza l’applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità[xxxiii]) si fonda sul riconoscimento, in buona sostanza, della rilevanza pubblicistica dell’attività di produzione di energia elettrica, tanto più se da fonte rinnovabile[xxxiv]. Ne consegue che la posizione creditoria dell’ente subisce ulteriori variazioni in dipendenza del valore pubblico dell’attività imprenditoriale del contribuente occupante.
CUP per la creazione di valore pubblico – L’acquisizione di fonti di finanziamento legate all’occupazione del suolo pubblico presentano delle difficoltà generali e alcune più specifiche. Tra le prime, rientra certamente il consolidamento della entrata nel circuito del bilancio locale, grazie alla deflazione del contenzioso in abbattimento dei dubbi connessi alla giurisdizione, come sopra illustrato. In secondo luogo, si ripropone il problema di carattere inventariale del patrimonio pubblico[xxxv], in base al quale l’ente locale non conosce l’entità e la qualità valoriale del patrimonio di cui è titolare. La problematica che, investendo i momenti di organizzazione della struttura e di gestione dei beni ad essa riconducibili, si ripercuote negativamente a carico della fase di riscossione dell’entrata pubblica, comprensiva del CUP. La Corte Costituzionale ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa»[xxxvi], dato che il concorso alle spese pubbliche è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali i quali richiedono ingenti risorse per diventare effettivi [xxxvii]. L’affermazione della rilevanza pubblica dei beni soggetti al CUP si rilette, pertanto, nella gestione ordinaria del patrimonio dell’ente locale, costituendone una entrata di natura non tributaria, ma pur sempre finalizzata alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità di riferimento, così come dispone l’ art. 3, comma 2, del T.U.E.L. La declinazione positiva dell’espressione valore pubblico racchiude in sé una eterogeneità di significati, tutti degni di nota. In primis, sotto il profilo finanziario e contabile, la corretta riscossione del canone unico patrimoniale dovrebbe porsi a garanzia della permanenza degli equilibri di bilancio, a cui tutte le entrate locali devono ispirarsi, nell’ambito del bilanciamento reciproco e armonizzato di entrate-uscite. Connessa a questa finalità è il principio della fruttuosità dei beni pubblici, nel senso che la determinazione e l’aggiornamento dei canoni dei beni dati in concessione a privati, deve basarsi sui prezzi praticati nel libero mercato[xxxviii], incrementando la ricchezza patrimoniale dell’ente, nel rispetto della concorrenzialità tra operatori economici.
La giurisprudenza contabile [xxxix] ha affermato che la reddittività del bene pubblico non riposa solo su ragioni economiche, ma può rinvenirsi anche nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni, come recentemente accaduto per le aziende produttrici di energia tramite fonti rinnovabili. Ne discende che è rimesso al discrezionale apprezzamento dell’ente locale [xl], nel rispetto dell’autonomia costituzionalmente intesa, decidere se assoggettare l’utilizzo di un proprio bene al pagamento del CUP. L’amministrazione avrà l’obbligo di ben motivare i provvedimenti all’uopo adottati, dalla lettura dei quali dovrebbe evincersi chiaramente il perseguimento di un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello economico, ad esempio quando l’attività del soggetto privato che occupa il bene pubblico risponda alla cura di interessi pubblici, connessi alla collettività di riferimento, ed agendo senza scopo di lucro.
In tal senso si esprime anche il legislatore ai sensi dell’art 71, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo Settore): «Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile». Così, accanto ad una declinazione di rilevanza pubblica economico-finanziaria, si identifica una rilevanza pubblica di carattere funzionale, dipendente alla modalità di concreto utilizzo del bene occupato. Si identifica, inoltre, una terzo carattere della rilevanza pubblica, ovvero la percezione[xli] del miglioramento di benessere economico, sociale e ambientale da parte della collettività di riferimento, rispetto alle condizioni iniziali. La creazione di valore pubblico, infatti, rappresenta la tensione costante tra focalizzazione economica della risorsa, quindi del CUP, e la finalizzazione comunitaria della stessa, attraverso la predisposizione di una rete di relazioni e servizi tra ente locale, soggetto occupante e comunità. Solo in questo momento è possibile capire se l’azione dell’ente è basata su un mero approccio burocratico, ovvero se è tale da intercettare i bisogni della generalità dei consociati e, magari, tendere ad una risposta differenziata a favore delle fasce più marginalizzate dai processi partecipativi.
avv. Giuseppe Panassidi
dott.ssa Lucia Firino
[i] Si pensi alla legge n. 421/1992: il Governo è stato delegato ad effettuare una riforma finanziaria degli enti locali, con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia sotto il profilo tecnico di acquisizione di risorse proprie. Lungo questo tracciato, si è mosso il d. lgs. n. 446/1997: si conferma la centralità delle entrate proprie nei quadri finanziari locali.
[ii] Ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Cost., lo Stato ha una legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile statale e di armonizzazione dei bilanci pubblici; ai sensi dell’art. 117, comma 3, lo Stato è titolare di una potestà concorrente nella determinazione dei principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, mentre la Regione ha potestà di legiferare per ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione statale, ai sensi dell’art. 117, comma 4, della Cost.
[iii] Vedasi anche Corte Costituzionale, sentenza n. 66/2022
[iv] La disciplina della TOSAP esemplifica un caso di stratificazione normativa, tale da rendere difficoltosa una linea interpretativa e applicativa in ambito locale: brevemente, la disciplina generale della TOSAP era disciplinata agli artt. 38-57, costituenti il Capo II, del D. Lgs. 507/1993; l’art. 38 è stato dapprima abrogato, con vigenza 1 gennaio 1999, dall’art. 51 DLG 15 dicembre 1997, n. 446, e poi successivamente reintrodotto, sempre con decorrenza 1 gennaio 1999, dall’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha abrogato il citato art. 51 DLG n. 446 del 1997. Tutto il Capo II del D. Lgs. 507/1993 è stato, in un momento successivo, abrogato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, la quale ha però disposto (con l’art. 1, comma 847)che «Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il Capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
[v] Cass. Civ., ordinanza n. 16808/2025 Nel caso di specie, la TOSAP riguardava lo sfruttamento economico di un’area destinata a parcheggio, sita all’esterno di un complesso sportivo polifunzionale e concessa in uso al contribuente.
[vi] D.CATALANO, La differenza tra imposte, tasse e contributi, in https://www.informazionefiscale.it/Differenza-tra-imposte-tasse-e-contributi
[vii] M. SERPI, Classificazione entrate statali: le entrate tributarie, in web.unica.it/unica/protected/377274/0/def/ref/MAT377252/
[viii] Parte della dottrina non parlava di alternatività tra i due sistemi impositivi: dall’analisi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 si rilevava chiaramente che in capo a Comuni e Province non vi fosse alcun obbligo di istituire suddetto canone, bensì una “mera facoltà”, V. ORLANDO – P. CALDARONE, Le principali differenze tra entrate di natura tributaria e patrimoniale: i principali sviluppi giurisprudenziali della Cassazione, in CamminoDiritto, Rivista di informazione giuridica, pubblicato il 10 aprile 2023, consultabile in https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=9438; L. PASQUINI, La sostituzione della Tosap con la Cosap, in C. CAVA, E. DINA, A. DONATTI, C. GAROFANI, G. GRIPPA, L. PASQUINI, L. ROVATTI (a cura di) I regolamenti ICI e COSAP (D. Lgs. 446/97): guida per l’adozione dei regolamenti sull’ICI e sulla COSAP, Milano, 1998, pp. 7-21.
[ix] In questi termini si esprime Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale, Circolare del 20/01/2009 n. 1, Chiarimenti in ordine all’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Artt. 46 e 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, consultabile in https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B5D818158-BBDE-465C-8813-96DD9B63FEDC%7D
[x] Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale, Circolare del 20/01/2009 n. 1, Chiarimenti in ordine all’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP), già citata; Cass.,19 agosto 2003, n. 12167; Parere del Cons. St., 30 luglio 1998, n. 815.
[xi] Cassazione, sent. n. 24541 del 2 ottobre 2019, che riprende Cass., SS.UU., n. 61 del 07 gennaio 2016.
[xii] Sul tema, vedasi Cass. SS.UU. n. 8628 del 07 maggio 2020; Cass., Sez. V, 20 febbraio 2025, nn. 4510 e 4514; Cass., Sez I, n. 25614 del 25.09.2024
[xiii] Cass. Civ., Sez. II, ordinanza del 4 maggio 2018, n. 10733; Cass. Civ., Sez. II, sentenza del 04 luglio 2018, n. 29447; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 17 ottobre 2019, n. 26290; Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza del 30 gennaio 2020, n. 2175; Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza del 30 gennaio 2020, n. 2183. [xiv] Cass. Civ. Sez. trib., sentenza del 6 agosto 2009, n. 18037.
[xv] Cass. Civ., Sez. II, sentenza del 9 ottobre 2020, n. 21852. [xvi] Art. 1, comma 819, 826, 827 e 819 e 825 della L. n.160 del 2019.
[xvii] In questi termini si esprime la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, Sez. 3, sentenza del 24 ottobre 2024, n. 799.
[xviii] Di contrario avviso, L. MARTINI, La determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale, 12 marzo 2025, in LaRivistadelSindaco.it. :«Il canone unico patrimoniale, per quanto sia definito dalla norma di legge come “comprensivo” di qualsivoglia tributo e/o canone precedente, non integra un mero “assorbimento” di precedenti istituti giuridici di diversa natura e presupposti, ma costituisce un nuovo istituto, autonomo nella disciplina e nei presupposti. L’unico elemento di “raccordo” con la previgente imposizione è costituito dal dato, contabile, dell’invarianza di gettito».
[xix] Il comma 817 dell’art.1 della L. n. 160/2019 precisa che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono stati sostituiti, facendo in ogni caso salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe previste nei successivi commi 826 e 827, ovvero la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, rispettivamente. [xx] Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, ordinanza di rinvio pregiudiziale del 07/04/2025, RG. 599/2024, consultabile in https://www.cortedicassazione.it/page/en/ordinanza_di_rinvio_pregiudiziale_del_7_aprile_2025_con_rg_5992024__corte_di_giustizia_tributaria_di_1_di_vicenza?contentId=RPC42524
[xxi] Provvedimento Prima Presidente, Registro Generale Cassazione n. 7546/2025, del 05/06/2025.
[xxii] CGT-2 Friuli Venezia Giulia, n. 38 del 2024; CTP Pordenone, n.65 del 2022; CGT-1 Reggio Emilia, n. 178 del 2022; CGT-2 Liguria, n. 799 del 2024; TAR Lombardia – Brescia, n. 576 del 2023.
[xxiii] Tribunale Bari, sent. n. 903 del 15 marzo 2025; Tribunale Forlì, sent. n. 957 del 11 dicembre 2024; Tribunale Padova, sent. n. 1381 del 01 agosto 2024; TAR Lazio, n. 3248 del 2022; Tribunale di Macerata, n. 902 del 3 novembre 2023; CTP Udine, n. 23 del 2023; CTP Udine, n. 198 del 2022.
[xxiv] CGT-2 Liguria n. 799 del 2024.
[xxv] Nel caso di specie, una società autostradale ha impugnato l’avviso di accertamento per il pagamento del CUP per l’anno 2023: l’ente comunale ha fondato la sua pretesa creditoria sull’assunto che parte di una autostrada si interseca con alcune strade comunali tramite viadotti, con occupazione del suolo comunale, in assenza delle necessarie autorizzazioni. Cass., SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 22984 del 10/08/2025.
[xxvi] A titolo esemplificativo, l’art. 1, comma 832, della L. 160/2019 dispone che gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
- a) eccedenti i mille metri quadrati;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone;
- c) con spettacoli viaggianti;
- d) per l’esercizio dell’attività edilizia.
Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all’atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.
[xxvii] T.a.r. Veneto, sent. n. 1428/2021.
[xxviii] T.a.r. Veneto, sent. n. 1428/2021; T.a.r. Lazio, sent. n. 3248/2022.
[xxix] T.a.r. Sicilia, sent. n. 313 del 06 febbraio 2025. [xxix] Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 09490 del 02 dicembre 2025.
[xxxi] art.1, comma 819, L. 160/2019.
[xxxii] Art. 1, comma 831, L. 160/2019 in combinato disposto con l’art. 5, comma 14 quinquies, del D.l. 146/2021, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215 (norma di “interpretazione autentica”). Quest’ultima norma così testualmente dispone: “per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.
[xxxiii] Si tratta di pagare il canone annuo nella misura minima forfetaria di 800/00 euro, anziché nella somma più elevata fino all’importo della tariffa base pari a € 7,50 per mq, senza l’applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità.
[xxxiv] Cons. St., sent. n. 09478 del 02 dicembre 2025. Si precisa, inoltre, che la normativa europea e nazionale qualifica l’approvvigionamento di energie come servizio pubblico essenziale, assoggettando tutti gli operatori della filiera a obblighi di esercizio e tariffari volti a conformare l’espletamento dell’attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità. Questa qualificazione prescinde dalla natura giuridica del soggetto gestore, potendo il pubblico servizio essere erogato anche da soggetti privati. Non rappresenta, inoltre, un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale, la circostanza che l’impresa di produzione sia una società per azioni che persegue scopi di lucro, dovendo l’attenzione essere concentrata sul tipo di attività svolta, e non sulla veste del soggetto che la esercita (Cass., V sez., 12 gennaio 2025, n. 769; Cass., 25 febbraio 2025, n. 4941; Cass., 15 febbraio 2025, n. 3860; Cass., 8 febbraio 2025, n. 3223).
[xxxv] Nel tempo, la dottrina si è occupata del problema inventariale del patrimonio pubblico, in relazione alle politiche di dismissione cronologicamente determinatesi. L’assenza della conoscenza della effettiva consistenza patrimoniale pubblica sarebbe ascrivibile all’inefficienza del modello organizzativo dello Stato e degli enti che lo compongono. Per approfondire, vedasi M. OLIVI, Beni pubblici tra privatizzazioni e riscoperta dei beni comuni, in Amministrazione in cammino, 18.05.2014, consultabile in https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2014/05/18/beni-pubblici-tra-privatizzazioni-e-riscoperta-dei-beni-comuni/; G. COLOMBINI, Conservazione e gestione dei beni pubblici, Milano, 1985.
[xxxvi] Corte Cost., Sent. 184/2016, 80 e 247 del 2017, 51/2019, 66/2022. [xxxvii] Come ha precisato la Corte Cost, nella sent. 66/2022, in relazione al pagamento dei tributi. [xxxviii] In tal senso, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio 3 maggio 2004, n. 1737 e 2 marzo 2009, n. 262; Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale d’appello, 22 aprile 2010, n. 149; Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Puglia, delib.14 novembre 2013, n. 170 [xxxix] Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, n. 716/2012/PAR e Lombardia n. 172/2014/PAR [xl] Per approfondire, E. DE CARLO, Il patrimonio comunale – Gestione, tutela e responsabilità dei beni immobili comunali, Fano, 2019. [xli] T. VINCI, La gestione efficiente del ciclo delle entrate negli enti locali: un driver per la creazione di valore pubblico, maggio 2023, consultabile in https://crisifinanziarie.fondazioneifel.it/wp-content/uploads/2023/05/Vinci_23-maggio.pdf
