IN POCHE PAROLE…

Gli imballaggi, dal 20 settembre 2020, devono essere etichettati per facilitarne lo smaltimento, il recupero e il riciclaggio e per dare una corretta informazione ai consumatori sulla loro destinazione finale.

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116,


L’etichettatura da sempre è lo strumento fondamentale per informare un consumatore o un utilizzatore di un prodotto, di un alimento o di una sostanza chimica. Non a caso ci sono diverse leggi e diversi regolamenti che indicano i contenuti obbligatori delle etichette.

Per esempio, l’etichetta di un alimento deve contenere quanto indicato dal REG UE 1169/2011 e dal D.Lgs. 231/17. Oppure le sostanze chimiche devono contenere le informazioni previste dal Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.

Oltre ai contenuti specifici, già dallo scorso 20 settembre 2020, gli imballaggi devono avere delle indicazioni “ambientali”. Cerchiamo però di capire meglio come.

L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il decreto va ad apportare modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV.

Tale decreto dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione.”

Queste informazioni di tipo “ambientale” (poiché hanno il fine di utilizzare e riciclare correttamente l’imballaggio con il fine di tutelare l’ambiente) devono essere sempre presenti, insieme alle specifiche informazioni che le varie norme prevedono per le varie etichette.

Come si legge sopra, il decreto legislativo fa riferimento alle norme UNI, che essendo volontarie, vanno applicate quando il legislatore non specifica alcuni concetti (ad esempio all’interno della Decisione 97/129/CE).

Per questa ragione le norme UNI potenzialmente applicabili, sono:

  • UNI 1043-1: per l’identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 97/129/CE
  • UNI 10667-1: per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo
  • UNI 11469: per la comunicazione della composizione di imballaggi multistrato in plastica costituiti da più polimeri
  • UNI EN 14021: per le informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali)

Quando la norma fa riferimento alla “corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi“, è importante capire chi sono i consumatori e cosa si intende per destinazione finale degli imballaggi.

Per consumatore si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta…”. Per destinazioni finali dell’imballaggio si intende “il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita” (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune).

Queste informazioni dovrebbero riguardare quindi gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito e gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito.

Sono esclusi invece da questo gli imballaggi destinati al canale B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.

Il Decreto Legislativo poi prevede che “I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione”. 

In questo caso l’obbligo di identificazione e classificazione ai sensi della Decisione 97/129/CE è a capo di tutti gli imballaggi in qualsiasi punto del loro utilizzo, senza distinzioni (anche nel canale B2B). Solo relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della Decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
Qualora la Decisione 129/97/CE non preveda specifiche identificazioni di polimeri plastici nella composizione dell’imballaggio, si può volontariamente ricorrere alle norme UNI descritte sopra.

Quindi per semplificare su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE. Invece solo sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata.

Quindi per fare un esempio pratico, come detto, una confezione composta da un unico materiale, es vasetto di vetro, di un alimento, dovrà contenere l’etichetta ai sensi del REG UE 1169/2011 e del D.Lgs. 231/17 e le seguenti informazioni ambientali:

  • La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE (es GL70)
  • Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune. (Quindi: Raccolta VETRO verifica disposizioni del proprio Comune).

Quando succede che l’imballaggio sia composto da più materiali separabili manualmente (Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili), si devono riportare le informazioni sulla codifica e sulla raccolta per ogni imballo diverso.

Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla sul corpo principale, o sull’imballaggio di presentazione.

Nel caso si scelga di apporre tutta l’etichettatura ambientale sull’imballaggio esterno di presentazione, il format consigliato, è il seguente:

  • Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente; (es vaso di vetro con tappo in alluminio)
  • Codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE; (es. ALU41, GL70)
  • Indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente. (es tappo raccolta metalli/alluminio, vasetto raccolta vetro).

Infine come detto gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, dalla nostra lettura del testo di legge, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Quindi una scatola di cartone contenente un prodotto che il ricevente utilizzerà per fini produttivi ha l’obbligo di avere solo l’indicazione PAP21 (codice previsto per il cartone non ondulato).

Il CONAI ha elaborato una specifica linea guida che da anche esempi pratici su come realizzare l’etichettatura ambientale. Ecco alcune immagini con esempi pratici presi dalla guida:

Si segnala inoltre che CONAI fornisce uno strumento online (e-tichetta) che le aziende potranno utilizzare per creare autonomamente l’etichetta ambientale dei loro imballaggi, in conformità ai riferimenti normativi. Lo strumento è disponibile al sito www.conai.org oppure direttamente al sito e-tichetta.conai.org

Dott. Matteo Fadenti

www.sicurgarda.com

 

 


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