IN POCHE PAROLE …

II “favor” legislativo per gli impianti di telefonia non si traduce in una deroga alla disciplina di tutela paesaggistica.

L’Autorità preposta al vincolo e l’Amministrazione decidente non possono, peraltro, far leva in modo astratto sull’interesse paesaggistico-ambientale-culturale insito nel vincolo ma devono verificare, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, se i valori tutelati possono essere comunque preservati nonostante la realizzazione dell’opera, eventualmente sottoponendola a particolari prescrizioni.

La tutela del bene paesaggio deve essere intesa in senso dinamico e flessibile e non in maniera statica e solo ostativa.


Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2025, n. 5158 – Est. G. Agostini, Pres. H. Simonetti


Il caso

Un Comune ha respinto l’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione a installare un’infrastruttura per telecomunicazioni in area a cui assicurare copertura con fondi PNRR.

Il diniego , sulla base del parere negativo della Soprintendenza competente, è stato motivato dall’incompatibilità della nuova infrastruttura con le finalità di tutela gravante sull’area, in quanto l’opera avrebbe alterato in modo significativo il contesto di pregio tutelato dal vincolo paesaggistico.

La Soprintendenza Speciale per il PNRR aveva suggerito di riformulare la proposta progettuale in modo da superare tutte le criticità rilevate.

Il Comune ha specificato che non spetterebbe all’Amministrazione l’onere di indicare siti alternativi nei quali l’installazione potrebbe essere compatibile con il vincolo paesaggistico gravante sull’area.

Contro il diniego dell’autorizzazione l’interessato ha proposto ricorso al Tar.

Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ravvisando il difetto di proporzionalità e ragionevolezza degli atti impugnati e la violazione dei principi di collaborazione e buona fede da parte degli enti intervenuti nel procedimento di conferenza dei servizi.

Il Tar , di conseguenza, ha annullato gli atti impugnati e imposto al Comune e alle Soprintendenze di esaminare l’istanza alla luce della rilevanza dell’intervento, ponendo in atto un comportamento proattivo ai fini dell’individuazione di eventuali siti alternativi compatibili con la tutela paesaggistica o di misure di mitigazione.

Contro la sentenza di primo grado, il Comune ha depositato appello al Consiglio di Stato.

L’appello è stato ritenuto infondato.

La sentenza

Il Consiglio di Stato non ha accolto le doglianze del Comune, il quale ha eccepito  che:

  •  nell’istruttoria sarebbe avvenuta la ponderazione tra gli interessi di sviluppo tecnologico e la tutela paesaggistica, la quale è dotata quantomeno di pari dignità e rilevanza rispetto ai primi;
  •  le valutazioni della Soprintendenza sono caratterizzate da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, esercitata, nella fattispecie secondo canoni di ragionevolezza, comprovati dal fatto di aver chiesto specifiche integrazioni e adeguamenti progettuali e di aver approfondito il progetto nel corso di tre riunioni della conferenza di servizi;
  •  il sito proposto dal resistente non era l’unico in cui è installabile l’antenna, ma solo uno dei luoghi potenzialmente idonei. Tale circostanza avrebbe legittimato la richiesta rivolta dall’amministrazione all’operatore di valutare siti alternativi. Richiesta, tra l’altro, non censurata da altre pronunce della giustizia amministrativa richiamate dal ricorrente in appello.

Nella motivazione della sentenza, il Collegio ha preliminarmente evidenziato che l’art. 43, comma 5, D.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare l’autorizzazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, richiama l’applicazione della normativa a tutela dei beni ambientali e culturali.

Il Giudice di secondo grado chiarisce, quindi, che il “favor” legislativo per gli impianti di telefonia non si traduce in una deroga alla disciplina di tutela paesaggistica.

Sull’Autorità preposta al vincolo incombe, peraltro, l’obbligo di accertare, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, se i valori soggetti a tutela siano compatibili con la realizzazione dell’opera, valutando l’imposizione di eventuali prescrizioni.

Il Giudice di Palazzo Spada ha ritenuto necessario evidenziare che non ha condiviso l’impostazione del Tar di attribuire preminenza alla specificità dell’intervento finanziato con fondi P.N.R.R. , dotato di particolare rilevanza pubblica, poiché si relegherebbe, in tal modo, la tutela del vincolo a un ruolo secondario e recessivo.

In buona sostanza, la sentenza in esame ha,, affermato il principio che la tutela del bene paesaggio deve essere intesa in senso dinamico e flessibile e non in maniera statica e solo ostativa.

Il Collegio ha ricordato che, in coerenza con la natura di opera di urbanizzazione riconosciuta agli impianti di telefonia, essi possono essere collocati in qualsiasi zona del territorio comunale, a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo da garantire un servizio capillare (tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5215; sez. VI, 21 maggio 2019, n. 3679).

Sulla base delle predette considerazioni, Il Collegio ha qualificato irragionevole e sproporzionata, ai fini della tutela dell’area in questione, la pretesa che le infrastrutture non fossero percepite da ciascuno dei numerosi punti di vista panoramici presenti nel circondario, atteso che il vincolo investe l’intero territorio comunale.

Il Giudice ha rimarcato, a tal proposito, che il predetto rilievo posto dalle Autorità competenti si sarebbe tradotto in un inammissibile limite, pressoché assoluto alla localizzazione degli impianti in parola, in contrasto con l’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 1981, n. 36.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato è ritornato sulla questione del difficile contemperamento degli interessi sottesi allo sviluppo tecnologico con la tutela di valori ambientali, culturali e paesaggistici.

Si tratta di valori e finalità che il legislatore qualifica di pari dignità e rilievo.

La recente pronuncia rappresenta un’utile guida per gli operatori del diritto perché, oltre a ribadire i principi informatori che regolano i delicati equilibri tra i diversi interessi da soppesare, suggerisce comportamenti attivi e concreti alle Autorità preposte all’attività istruttoria.

Nello specifico, individua i seguenti principi:

  • adeguatezza e proporzionalità nel valutare e soppesare comparativamente i diversi interessi in gioco;
  • leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra Pubblica amministrazione e operatori economici;
  • divieto di introdurre limiti assoluti e generalizzati all’installazione di impianti di comunicazione, in rapporto alla loro natura di opere di urbanizzazione;
  • tutela del bene paesaggio in senso dinamico e flessibile e non in maniera statica e solo ostativa.

La decisione annotata afferma che le amministrazioni preposte, a fronte di innovazioni tecnologiche indispensabili allo sviluppo del Paese, devono orientarsi non verso il divieto ma per quanto possibile verso la conformazione delle caratteristiche, in modo da ridurre nella massima misura possibile l’impatto sullo scenario tutelato e rendere l’installazione compatibile con l’ambiente circostante.

Del pari, secondo il Consiglio di Stato, incombe sulle autorità preposte alla tutela dei valori paesaggistici, ossia Soprintendenze ma anche Comuni, proporre all’istante soluzioni alternative in termini di mitigazioni e, se del caso, anche localizzazioni alternative, qualora si giunga alla motivata conclusione che le opere di mitigazione non siano in alcun modo sufficienti a colmare il contrasto nella posizione prescelta o non siano praticabili.

dott. Antonello Accadia


Stampa articolo