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L'autorizzazione unica ambientale5 min read

Il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 ha dato il via libera definitivo al decreto sull’autorizzazione unica ambientale.

Il decreto è prossimo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto sull’autorizzazione unica ambientale attua la disposizione dell’art. 23, del D. L. n. 5/2012 che, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, ha delegato il Governo ad emanare un Regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)      l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b)      l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;

c)      il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Possono usufruire dell’autorizzazione unica ambientale:

  • gli impianti non soggetti alle disposizioni sull’autorizzazione integrata ambientale;
  • le piccole e medie imprese (PMI) come individuate dal D.M. 18 aprile 2005, articolo 2.

La categoria delle PMI è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola l’impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce infine microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro.

L’autorizzazione unica ambientale non si applica ai progetti sottoposti a VIA (valutazione di impatto ambientale).

I soggetti interessati presentano una domanda allo Sportello unico per le attività produttive in caso intendano richiedere il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento delle seguenti autorizzazioni:

  • autorizzazione agli scarichi (Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte terza, del D.Lgs. n. 152/2006);
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112, del D.Lgs. n. 152/2006, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) c) e piccole aziende agroalimentari);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269, D.Lgs. n. 152/2006);
  • autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all’articolo 272, del D.Lgs. n. 152/2006);
  • comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell’articolo 8, commi 4 o 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, deve essere presentata al SUAP (Sportello unico per le attività produttive), che la trasmette immediatamente all’Autorità competente (di norma la Provincia), e deve indicare gli atti per i quali si chiede l’autorizzazione unica ambientale e tutte le informazioni richieste dalle norme di settore.

Qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.  Tali verifiche devono comunque concludersi entro trenta giorni.

Il SUAP inoltra la richiesta all’impresa o al gestore dell’impianto. Se la documentazione non viene integrata nei tempi previsti, la domanda si intende ritirata, fatta salva la facoltà per l’interessato di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare.  In tal caso il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Se non vi sono richieste di integrazioni, decorsi 30 giorni, la domanda si intende correttamente presentata.

Se l’autorizzazione unica ambientale riguarda titoli abilitativi per i quali il procedimento si deve concludere in un tempo pari o inferiore a 90 giorni, lo Sportello unico per le attività produttive, acquisiti dall’Autorità competente tutti gli atti di assenso, rilascia il titolo entro 90 giorni, ferma restando la possibilità di convocare la conferenza dei servizi per raccogliere in un’unica sede tutti gli assensi.

La conferenza dei servizi è sempre convocata nei casi previsti dalla Legge n. 241/1990, cioè quando l’Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’Amministrazione competente, della relativa richiesta, e in tutti quei casi in cui le norme regionali o di settore prevedano per l’acquisizione delle autorizzazioni che rientrano nell’autorizzazione unica ambientale la convocazione di una conferenza dei servizi.

Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce titoli abilitativi per i quali il procedimento si deve concludere in un tempo superiore a 90 giorni lo Sportello unico per le attività produttive, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, indice la conferenza dei servizi cui devono partecipare tutte le Amministrazioni coinvolte. Il procedimento si conclude entro 120 giorni, o 150 in caso di richiesta di integrazioni.

Le Amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza dei servizi e trasmettere i relativi atti di assenso di cui si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti ai fini dell’adozione del provvedimento finale.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all’autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dalla documentazione aggiornata. E’ consentito fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente nel caso in cui le condizioni d’esercizio o comunque le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.

E’ fatta salva infine la facoltà di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272, del D.Lgs. n. 152/2009.  Il SUAP trasmette l’adesione all’autorità competente.