IN POCHE PAROLE…
L’ Unione europea dedica rilevante attenzione alla materia ambientale, ispirandosi a quattro principi fondamentali: precauzione, azione preventiva, correzione dell’inquinamento alla fonte e “chi inquina paga”.
La normativa sovranazionale diviene parte della legislazione italiana, attraverso la Legge di delegazione europea del 13 giugno scorso.
L. n. 91 del 13 giugno 2025 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024
La Legge di delegazione europea
L’art. 117, comma 1, della Cost. dispone che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali[i]. Il processo di aggiornamento della normativa statale a quello europea è disciplinato dalla L. 234 del 24 dicembre 2012[ii], che ha introdotto la Legge di delegazione europea[iii].
Si tratta di uno strumento che, adeguando il panorama normativo statale a quanto già regolato a livello europeo, consente la partecipazione dell’Italia alla formazione e alla attuazione delle politiche unionali. Il relativo disegno di legge viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno. È prevista, inoltre, l’eventualità di un secondo disegno di legge, nel termine del 31 luglio. La partecipazione dell’Italia nell’ambito del circuito normativo europeo è potenziata, da ultimo, dalla possibilità di elaborare disegni di legge riferiti a singoli atti unionali, aventi una particolare rilevanza economica, sociale e politica[iv].
Questo strumento si distingue dalla Legge europea [v] che, finalizzata all’adeguamento statale delle ipotesi di non corretto recepimento della normativa europea, agisce in via generale attraverso la rimozione di tutti gli elementi che pregiudicano l’attuazione di quest’ultima[vi]. Di converso, la Legge di delegazione europea[vii] costituisce il prodotto di un fisiologico recepimento statale delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea.
L’art. 288[viii] del TFUE detta le principali caratteristiche dei menzionati atti, distinguendo i regolamenti, le direttive e le decisioni[ix]. I primi[x] si connotano per la loro portata generale, il carattere obbligatorio del contenuto e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri[xi]. Dotate di una efficacia parzialmente obbligatoria, le seconde sono vincolanti per quanto riguarda il risultato da realizzare, rimettendo al singolo Stato la scelta della forma e delle modalità per realizzazione del fine predefinito in sede europea. Le decisioni sono atti obbligatori in tutti i loro elementi e possono identificare precisi destinatari[xii], esclusivamente per i quali la decisione assume valore vincolante.
Sul piano contenutistico, e tenendo conto delle caratteristiche tipologiche dell’atto europeo da recepire, la Legge di delegazione europea può prevedere:
a. disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente:
- al recepimento delle direttive europee ,
- al recepimento delle decisioni quadro[xiii],
- a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, conformemente ai pareri motivati della Commissione europea (art. 258 del TFUE) o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell’Unione europea;
b. disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive;
c. delega legislativa al Governo per:
- la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea;
- per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
- per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.
d. disposizioni che:
- nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell’Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
- individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l’applicazione di atti dell’Unione europea nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l’armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
La Legge di delegazione europea e le novità in materia ambientale
Con lo strumento della Legge di delegazione europea di cui sopra, è stata adottata la L. n. 91 del 13 giugno 2025[xiv], con la quale sono state introdotte nel nostro ordinamento, con le dovute differenziazione tipologiche degli atti normativi europei, 20 direttive e 21 regolamenti[xv]. La struttura della Legge di delegazione europea 2024 comprende inoltre l’Allegato A, nel quale sono inserite ulteriori 21 direttive, caratterizzate dal fatto di non richiedere appositi principi o criteri di delega per il relativo recepimento statale. La L. 91/2025 entra in vigore il 10 luglio 2025[xvi].
Gli atti europei, recepiti con la L . n. 91/2025, riguardanti la materia ambientale possono suddividersi in tre sottosettori normativi, connotati dalle diverse modalità di adeguamento legislativo:
- Principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti a:
-
- direttiva (UE) 2024/884 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE
- direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente
- direttiva (UE) 2024/1785 relativa alle emissioni industriali e alle discariche dei rifiuti
- direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla qualità dell’aria ambiente.
- Adeguamento o attuazione dei seguenti regolamenti:
-
- regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura
- regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee
- regolamento (UE) 2023/2859 in tema di sostenibilità
- regolamento (UE) 2023/1115 relativo a materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale
- regolamento (UE) 2022/1616 per la plastica riciclata
- regolamento (UE) 2023/1542 per le batterie e i relativi rifiuti.
- Direttive ricomprese nell’Allegato A, che non richiedono principi o criteri direttivi di delega:
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- direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955
- direttiva (UE) 2023/2413 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
- direttiva delegata (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
Tra gli atti unionali sopra citati, si vuol sottolineare la rilevanza dei seguenti:
- direttiva (UE) 2024/825[xvii] in tema di greenswashing: l’Unione europea sottolinea la strumentalità di una corretta comunicazione informativa e pubblicitaria e la costruzione di un equilibrato mercato economico. A tal fine, sottolinea la necessità che i consumatori, determinandosi come segmento terminale del ciclo produttivo, abbiano una certa consapevolezza dell’oggetto acquistato e della relativa qualità, senza che tale consapevolezza sia inficiata da informazioni falsate, non affidabili, dichiarate dagli operatori economici. La maturità del consumatore è premessa per la sostenibilità dell’acquisto e l’eventuale ricollocazione nel circuito di mercato. A tal proposito, l’Unione europea ritiene di dover intervenire avverso le pratiche commerciali che alterano obsolescenza precoce dei beni, che forniscono asserzioni ambientali ingannevoli («greenwashing»), ovvero che dichiarano informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili.
- direttiva (UE) 2024/1203[xviii] in tema di tutela penale dell’ambiente: premettendo l’impegno europeo nella tutela dell’ambiente, inteso in senso onnicomprensivo di tutte le risorse naturali (aria, acqua, suolo, ecosistemi, servizi e le funzioni ecosistemici, fauna e flora selvatiche, habitat, servizi forniti dalle risorse naturali), l’Unione europea ha preso atto del dilagare della criminalità ambientale che, agendo sull’ambiente, pregiudica i diritti fondamentali della persona. Pertanto, si evidenzia la necessità di incrementare il catalogo dei reati ambientali, aggiungendovi nuove fattispecie di reato e aggravando il regime sanzionatorio. Tutto ciò dovrebbe incrementarne l’effetto deterrente e dovrebbe essere migliorata l’efficacia dell’accertamento, dell’indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali.
- direttiva (UE) 2024/1785 in tema di emissioni degli impianti industriali[xix]: si considera, in primis, la comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo». Questo atto ha avviato la strategia europea finalizzata a garantire, entro il 2050, la transizione verso un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, attraverso:
- l’ottimizzazione dell’uso e della gestione delle risorse,
- la riduzione al minimo dell’inquinamento,
- l’avvio di politiche profondamente trasformative,
- l’effettiva tutela della salute e del benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.
Congiuntamente alla sopramenzionata comunicazione, l’UE sostiene l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la sua partecipazione all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si evidenzia la necessità di revisionare tutte le misure dell’Unione volte a combattere l’inquinamento provocato dalle grandi installazioni industriali, compreso un riesame dell’ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Questo processo è, inoltre, imprescindibile dal fatto che in Europa, fino al 2030, si verificherà un significativo incremento delle installazioni di grandi dimensioni per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con un aumento della quota dell’Unione nella produzione mondiale di batterie. Alla base di tutte queste valutazioni teleologiche e operative, la direttiva prevede diversi piani d’intervento: da una maggiore centralità dell’Unione europea nei processi insediativi industriali, anche a livello internazionale, fino al ruolo degli Stati membri, per quanto riguarda l’opportunità di dette attività nel proprio territorio e l’eventuale procedimento amministrativo autorizzatorio.
- direttiva (UE) 2024/2881[xx] sulla qualità dell’aria: a livello europeo, è stato predisposto il piano d’azione per l’inquinamento zero, con l’obiettivo finale di annullare per il 2050 l’inquinamento atmosferico, riducendo al minimo il potenziale lesivo, a carico della salute delle persone e dell’equilibrio degli ecosistemi. Sul piano operativo, è consigliata l’adozione di un approccio ispirato alla gradualità e alla proporzionalità, permettendo così un riallineamento dei singoli Stati membri verso gli standard di qualità dell’aria per il 2030. Inoltre, è valorizzata la procedimentalizzazione di un costante monitoraggio degli indici inquinanti e, di conseguenza, una periodica revisione delle azioni di intervento, tali da essere sempre più focalizzate rispetto al nucleo problematico. È importante sottolineare la plurivalenza del menzionato monitoraggio che, non solo deve considerare gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente, ma deve analizzare anche i costi sanitari diretti e indiretti associati all’inquinamento atmosferico, gli effetti socioeconomici, i costi ambientali e gli sviluppi comportamentali, fiscali e tecnologici. Da un lato, la Commissione dovrebbe valutare se le norme applicabili in materia di qualità dell’aria siano ancora adeguate per conseguire gli obiettivi predefiniti, dall’altro lato, nel rispetto dell’art.193 TFUE, gli Stati membri sono in grado di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, in subordine a due condizioni di procedibilità:
- devono essere compatibili con i trattati,
- devono essere comunicati alla Commissione europea, con una adeguata spiegazione del processo normativo definitorio e dei dati scientifici utilizzati.
Tra Unione europea e Stati membri deve stabilirsi un continuo scambio informativo, finalizzato alla migliore comprensione del fenomeno inquinante. Ciò costituisce base essenziale per una successiva comunicazione al pubblico delle informazioni inerenti la qualità dell’aria e le politiche attivate al riguardo.
- regolamento (UE) 2023/1115[xxi]in tema di deforestazione: questa problematica conosce uno sviluppo degenerativo senza pari, se solo si considera che tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste[xxii], ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell’Unione europea. Inoltre, la deforestazione costituisce un fattore concausale al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità. Ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foreste. Gli Stati membri hanno ribadito che le politiche attuali, a livello internazionale, non costituiscono una reazione sufficiente all’aggravarsi del fenomeno, richiedendo all’Unione europea un’azione più incisiva e mirata , in linea agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030.
dott. Lucia Firino
[i] È stato osservato che l’art. 117 della Costituzione si pone in simbiosi con l’art. 11 della Cost, costituendo insieme il fondamento complessivo della conformità del diritto interno al diritto dell’Unione europea: Martines T., Diritto Costituzionale, Milano, 2020, 93 e ss.
[ii] La L. 234 del 24 dicembre 2012, contenente Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e alla attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, ha sostituito il precedente strumento di adeguamento normativo, denominato “legge comunitaria”, che prevedeva una approvazione con cadenza annuale. Infatti, la L. 234/2012, con l’introduzione della legge di delegazione europea e della legge europea, ha realizzato un autentico “sdoppiamento” della cd. legge comunitaria, che fino a quel momento rappresentava il principale mezzo attuativo del diritto eurounitario, in fase discendente; vedasi Ferretti L., Legge europea e legge di delegazione europea, consultabile in https://www.treccani.it/enciclopedia/legge-europea-e-legge-di-delegazione-europea_(altro)/
[iii] Vedasi voce La legge annuale europea e di delegazione europea, in https://www.camera.it/leg17/465?tema=fase_discendente_di_attuazione_del_diritto_europeo_
[iv]È stato osservato che la scelta di adottare leggi specifiche può determinarsi dalla complessità della materia da regolare ovvero dal carattere dell’urgenza. Quest’ultima ipotesi può verificarsi in relazione all’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE o per richieste apposite della Commissione, nel corso di un procedimento di infrazione, in Villani U., Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari, 2020, 472 e ss. Interessante la lettura di Pistorio G., La periodicità richiesta: la legge europea e la legge di delegazione europea, in Federalismi.it, n. 2 del 01.02.2019, consultabile in https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38002
[v] Oltre alla Legge di delegazione europea, un secondo strumento di adeguamento normativo è rappresentato dalla Legge europea, la quale prevede:
- a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all’art. 1 della L. 234/2012;
- b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l’applicazione di atti dell’Unione europea;
- d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea;
- e) disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 117, comma 5, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 41, comma 1, della L. 234/2012.
[vi] Ferretti L., Legge europea e legge di delegazione europea, consultabile in https://www.treccani.it/enciclopedia/legge-europea-e-legge-di-delegazione-europea_(altro)/
[vii] Per approfondire, voce Legge di delegazione europea consultabile al link https://www.affarieuropei.gov.it/it/normativa/legge-di-delegazione-europea/ e voce Legge europea consultabile al link https://www.affarieuropei.gov.it/it/normativa/legge-europea/
[viii] L’ art. 288 del TFUE (ex articolo 249 del TCE) dispone che, per l’esercizio delle competenze dell’Unione, le relative le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi; la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e, qualora si riferisca a specifici destinatari, è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
[ix] Voce Tipi di diritto dell’Unione europea, in https://commission.europa.eu/law/law-making-process/types-eu-law_it; Mori P., Atti dell’Unione europea, in https://www.treccani.it/enciclopedia/atti-dell-unione-europea_(Diritto-on-line)/
[x] È stata evidenziata l’analogia tra il regolamento e la legge statale, per i comuni caratteri della generalità, della astrattezza e della obbligatorietà, in Villani U., Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari, 2020, 307 e ss.
[xi] La diretta applicabilità dei regolamenti esprime il fenomeno dell’integrazione europea nel tessuto normativo statale, manifestando la capacità dell’Unione europea di dettare una disciplina legislativa che raggiungere, senza necessità di interposizione statale, i consociati, con la relativa attribuzione di diritti e doveri; ciò, però, non esclude l’opportunità di atti statali finalizzati a dare esecuzione ai regolamenti europei, in Villani U., Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari, 2020, 309 e ss.
[xii] I destinatari possono essere gli Stati membri o le persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso, si è evidenziata una sensibile affinità tra le decisioni e il provvedimento amministrativo di diritto interno, in Villani U., Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari, 2020, 324 e ss.
[xiii] Dall’adeguamento summenzionato è esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei.
[xiv] La menzionata legge riguarda la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 25 giugno 2024. Il Consiglio dei Ministri aveva approvato l’antecedente provvedimento il 24 maggio 2024. Successivamente è stato sottoposto all’attenzione del Senato, con la relativa approvazione con modifiche il 27 febbraio 2025. Da ultimo è stato approvato dalla Camera dei Deputati in via definitiva l’11 giugno 2025.
[xv] La sintesi dell’articolato è consultabile al link https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/la-legge-di-delegazione-europea-2024.html
[xvi] Vedasi voce Legge di delegazione europea 2024, consultabile ai link https://www.affarieuropei.gov.it/it/normativa/legge-di-delegazione-europea/legge-di-delegazione-europea-2024/ e https://temi.camera.it/leg19/temi/la-legge-di-delegazione-europea-2024.html
[xvii] La direttiva (UE) 2024/825 è consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825
[xviii] La direttiva (UE) 2024/1203 è consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401203
[xix] La direttiva (UE) 2024/1785 è consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401785
[xx] La direttiva (UE) 2024/2881 è consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402881
[xxi] Il regolamento (UE) 2023/1115 è consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115
[xxii] Secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), rappresentate nel regolamento in esame



