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Natura 2000: procedimento di revisione dei SIC4 min read

Sussiste la  competenza regionale in merito al procedimento di revisione dei siti di importanza comunitaria (SIC). Il proprietario di un terreno rientrante in tali aree è legittimato a presentare istanza di declassamento.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 marzo 2015 n. 1635 [1], Pres.  Stefano Baccarini, Est. Andrea Pannone


Nella sentenza 1635/2015, la Sezione sesta si occupa, in relazione alla Rete ecologica Natura 2000, del procedimento di revisione dei SIC (siti di importanza comunitaria), e, in particolare, delle problematiche legate all’avvio di tale procedura.

Natura 2000 – La Rete ecologica Natura 2000 nasce a seguito dell’adozione della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) integrata con la precedente direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli), come progetto comunitario per la difesa e la salvaguardia della biodiversità. Alla creazione di tale rete concorrono tutti gli Stati membri dell’Unione Europea designando le aree (SIC) che rispondono ai requisiti necessari secondo quanto prescritto dall’art. 4 della direttiva. Natura 2000 è, in sostanza, una rete di siti di interesse comunitario (SIC).

Per ciò che qui interessa, l’art. 9 della stessa prevede la possibilità di un eventuale declassamento di un sito di importanza comunitaria a seguito del procedimento di valutazione periodica posta in essere dalla Commissione europea circa lo stato di applicazione della direttiva e della creazione della Rete Natura 2000. A tal proposito, va notato che nulla di più viene specificato dal legislatore europeo, lasciando quindi ampia libertà agli Stati membri circa la regolamentazione del procedimento.

DPR n. 357/97. La normativa europea è stata recepita in Italia, non senza difficoltà, dal d.P.R. n. 357/97 [2], successivamente modificato dal d.P.R n. 120/2003 [3]. In tema di revisione dei siti di importanza comunitaria e del possibile declassamento, l’art. 3 comma 4-bis1, in forza della libertà concessa dalla disciplina comunitaria, indica le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano come autorità competenti ad effettuare la valutazione periodica dell’idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva, a conclusione della quale possono proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell’elenco dei siti stessi, il quale a sua volta deve procedere alla trasmissione dei dati alla Commissione europea.

Le problematiche. L’applicazione da parte delle regioni della normativa tuttavia non è sempre stata conforme al dettato legislativo. In questo senso il Consiglio di Stato è recentemente intervenuto per affermare l’incompetenza statale in favore di quella regionale in merito all’avvio del procedimento di revisione. Tale statuizione si è resa necessaria alla luce della dichiarazione di non competenza da parte della Regione Lombardia, la quale sosteneva di poter esaminare l’istanza di declassamento proposta dal proprietario di un terreno incluso in un SIC, solo in seguito all’avvio del procedimento di revisione di asserita competenza statale. L’interpretazione fornita dalla Regione è da considerarsi erronea in quanto, come giustamente affermato dal Consiglio di Stato, la fase di avvio del procedimento di revisione rientra nell’ambito delle competenze regionali e pertanto il provvedimento declinatorio deve essere considerato illegittimo.

Ma non è tutto, dalla pronuncia del Consiglio di Stato, in completa aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 3 aprile 2014, in causa C-301/12 [4], si può anche desumere la legittimazione del proprietario del terreno incluso in queste aree a proporre tale istanza purchè la stessa sia motivata dalla circostanza che, nonostante il rispetto dell’art. 6 paragrafi dal 2 al 4 della direttiva Habitat, il sito non sia più in grado di contribuire alla conservazione degli habitat naturali della fauna e flora selvatica o alla costituzione della Rete Natura 2000.

Conclusioni. Da quanto esposto, in primo luogo, si conferma la competenza regionale in merito al procedimento di revisione dei siti che non può quindi essere demandata ad una precedente iniziativa dello Stato. Secondariamente, a norma della pronuncia della Corte di Giustizia, come richiamata dal Consiglio di Stato, si può dedurre la legittimazione del proprietario di un terreno rientrante in tali aree a presentare istanza di declassamento non essendo quest’ultima proponibile, in via esclusiva, dall’autorità statale.

dottoressa Chiara Tosi


1 Articolo 3 comma 4-bis DPR 120/2003: “Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l’aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall’articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all’articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell’idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell’elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all’articolo 9 della citata direttiva.