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Sull’obbligo di pubblicazione del c.d. “bilancio arboreo”1 min read

Sul sito [1] del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è pubblicata la deliberazione del Comitato per il Verde Pubblico n. 17/2016 [2].

Il provvedimento precisa che l’obbligo di rendere noto il c.d. “bilancio arboreo” di cui all’art. 3 bis della l. n. 113/1992 [3], a carico dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a fine mandato, costituisce, a tutti gli effetti, un obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui esso deve constare ovvero “il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza”.

In tale fattispecie trovano pertanto applicazione gli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 33/2013 [4], a norma dei quali, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e di ri-utilizzarli, e gli stessi vanno pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione.

In caso di inosservanza, si applicherà di conseguenza l’art. 46 del decreto n. 33/2013 [4]recante “Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico” secondo cui “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5 bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.